Art. 117
Cooperazione amministrativa
In vigore dal 14 giu 2017
Cooperazione amministrativa
1. Salvo disposizioni contrarie del presente regolamento o delle legislazioni nazionali, l'Ufficio e le autorità giudiziarie o le altre autorità competenti degli Stati membri si assistono reciprocamente, su richiesta, comunicandosi informazioni o autorizzando la consultazione di fascicoli. Quando l'Ufficio autorizza organi giudiziari, magistrati del pubblico ministero o servizi centrali competenti per la proprietà industriale a consultare fascicoli, la consultazione non è soggetta alle restrizioni di cui all'.
2. L'Ufficio non può imporre il pagamento di tasse per la comunicazione delle informazioni o per la messa a disposizione dei fascicoli a fini di consultazione.
3. La Commissione adotta atti d'esecuzione per specificare le modalità dettagliate con cui l'Ufficio e le autorità degli Stati membri devono scambiarsi le informazioni e mettono a disposizione i fascicoli per la consultazione, tenendo conto delle restrizioni cui è soggetta la consultazione dei fascicoli relativi a domande o registrazioni di marchio UE, ai sensi dell', quando è aperta a terzi. Tali atti d'esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
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