Art. 112
Banca dati
In vigore dal 14 giu 2017
Banca dati
1. In aggiunta all'obbligo di tenere un registro ai sensi dell', l'Ufficio raccoglie e conserva in una banca dati elettronica tutte le informazioni dettagliate fornite dai richiedenti o da qualsiasi altra parte nei procedimenti a norma del presente regolamento o di atti adottati in forza dello stesso.
2. La banca dati elettronica può comprendere dati personali, oltre a quelli inseriti nel registro ai sensi dell', nella misura in cui tali informazioni dettagliate sono prescritte dal presente regolamento o da atti adottati in forza dello stesso. La raccolta, conservazione e trattamento di tali dati viene effettuata ai seguenti fini:
a)
gestire le domande e/o le registrazioni prescritte dal presente regolamento e dagli atti adottati in forza dello stesso;
b)
accedere alle informazioni necessarie per svolgere il relativo procedimento in modo più semplice ed efficiente;
c)
comunicare con i richiedenti e le altre parti nel procedimento;
d)
presentare relazioni e statistiche al fine di consentire all'Ufficio di ottimizzare le sue attività e migliorare il funzionamento del sistema.
3. Il direttore esecutivo stabilisce le condizioni di accesso alla banca dati elettronica e il modo in cui il relativo contenuto, diverso dai dati personali di cui al paragrafo 2 del presente articolo ma comprendente quelli elencati nell', può essere messo a disposizione in formato leggibile meccanicamente, nonché le relative tariffe per tale accesso.
4. L'accesso ai dati personali di cui al paragrafo 2 è limitato e tali dati non sono messi a disposizione del pubblico, salvo che la parte interessata abbia fornito il suo consenso esplicito.
5. Tutti i dati sono conservati a tempo indeterminato. Tuttavia, la parte interessata può chiedere la rimozione di qualsiasi dato personale dalla banca dati dopo 18 mesi dalla scadenza del marchio UE o dalla chiusura della relativa procedura in contradditorio. La parte interessata ha il diritto di ottenere in qualsiasi momento la rettifica di dati inesatti o errati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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