Art. 109
Ripartizione delle spese
In vigore dal 14 giu 2017
Ripartizione delle spese
1. La parte soccombente in una procedura di opposizione, di decadenza, di nullità o di ricorso sopporta l'onere delle tasse versate dall'altra parte. Fatte salve le disposizioni dell', paragrafo 7, la parte soccombente sopporta inoltre tutte le spese sostenute dall'altra parte, che siano indispensabili ai fini delle procedure, comprese le spese di viaggio e di soggiorno e la retribuzione di un rappresentante, ai sensi dell', paragrafo 1, entro i limiti delle tariffe fissate, per ciascuna categoria di spese, nell'atto di esecuzione che deve essere adottato conformemente al paragrafo 2 del presente articolo. Le tasse che la parte soccombente deve sostenere si limitano alle tasse versate dall'altra parte per l'opposizione, per la domanda di decadenza o di dichiarazione di nullità del marchio UE e per il ricorso.
2. La Commissione adotta atti d'esecuzione per specificare gli importi massimi delle spese indispensabili ai fini procedurali effettivamente sostenute dalla parte vincente. Tali atti d' esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
Nello specificare tali importi relativi alle spese di viaggio e di soggiorno, la Commissione tiene conto della distanza tra il luogo di residenza o di lavoro di una parte, un rappresentante, un testimone o un perito e il luogo della procedura orale e della fase procedurale in cui i costi sono stati sostenuti, e, per quanto riguarda le spese di rappresentanza ai sensi dell', paragrafo 1, della necessità di assicurare che l'obbligo di sostenere le spese non possa essere utilizzato abusivamente per motivi tattici dall'altra parte. Le spese di soggiorno sono calcolate conformemente allo statuto dei funzionari dell'Unione europea e al regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, quale stabilito dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (15) (rispettivamente «statuto» e «regime»).
La parte soccombente sostiene le spese per un solo opponente e, se del caso, per un solo rappresentante.
3. Tuttavia, ove le parti risultino soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni o qualora l'equità lo richieda, la divisione di opposizione o la divisione di annullamento o la commissione di ricorso decide una ripartizione differente.
4. La parte che pone fine a una procedura con il ritiro della richiesta di marchio UE, dell'opposizione, della richiesta di decadenza o di nullità o del ricorso, non rinnovando la registrazione del marchio UE o rinunciandovi, sopporta l'onere delle tasse e delle spese sostenute dall'altra parte alle condizioni di cui ai paragrafi 1 e 3.
5. In caso di non luogo a provvedere, la divisione d'opposizione, la divisione d'annullamento o la commissione di ricorso decide sulle spese in via equitativa.
6. Quando le parti concludono davanti alla divisione d'opposizione, alla divisione d'annullamento o alla commissione di ricorso un accordo sulle spese diverso da quello risultante dall'applicazione dei paragrafi da 1 a 5, il servizio in questione prende atto di tale accordo.
7. La divisione di opposizione o la divisione di annullamento o la commissione di ricorso fissa l'importo delle spese da rimborsare a norma dei paragrafi da 1 a 6 del presente articolo quando tali spese si limitano alle tasse corrisposte all'Ufficio e alle spese di rappresentanza. In tutti gli altri casi, il cancelliere della commissione di ricorso o un membro del personale della divisione di opposizione o della divisione di annullamento fissa, su richiesta di parte, l'importo delle spese da rimborsare. La richiesta è ammissibile solo entro il periodo di due mesi successivi alla data in cui è divenuta definitiva la decisione relativa alla richiesta di fissazione delle spese ed è accompagnata da un calcolo delle spese e dai relativi documenti giustificativi. Per quanto riguarda le spese di rappresentanza di cui all', paragrafo 1, l'assicurazione fornita dal rappresentante che le spese sono state sostenute è sufficiente. Per le altre spese, è sufficiente stabilirne l'attendibilità. Quando l'importo delle spese è fissato ai sensi della prima frase del presente paragrafo, le spese di rappresentanza sono liquidate ai livelli stabiliti nell'atto di esecuzione adottato conformemente al paragrafo 2 del presente articolo e indipendentemente dal fatto che siano state effettivamente sostenute.
8. La decisione sulla fissazione delle spese, che espone i motivi sui quali è basata, può essere riveduta con decisione della divisione d'opposizione o della divisione di annullamento o della commissione di ricorso, su richiesta presentata entro un mese dalla notifica della ripartizione delle spese. Essa si considera presentata soltanto ad avvenuto pagamento della tassa per la revisione. La divisione di opposizione, la divisione di annullamento o la commissione di ricorso, a seconda dei casi, adotta una decisione in merito alla richiesta di revisione della decisione sulla fissazione delle spese senza procedimento orale.
Storico versioni
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