Art. 106
Interruzione del procedimento
In vigore dal 14 giu 2017
Interruzione del procedimento
1. Il procedimento dinanzi all'Ufficio è interrotto nei casi seguenti:
a)
in caso di decesso o incapacità di agire del richiedente o del titolare di un marchio UE, ovvero della persona autorizzata in forza del diritto nazionale del richiedente o del titolare del marchio comunitario, a rappresentare l'uno o l'altro. Nella misura in cui il decesso o l'incapacità non abbiano effetto sui poteri del rappresentante designato in applicazione dell', la procedura è interrotta soltanto su domanda di detto rappresentante;
b)
se il richiedente o il titolare di un marchio UE si trova nell'impossibilità giuridica di proseguire il procedimento dinanzi all'Ufficio a causa di un'azione intentata contro i suoi beni;
c)
in caso di decesso o di incapacità del rappresentante del richiedente o del titolare di un marchio UE o se tale rappresentantesi trova per motivi giuridici nell'impossibilità di proseguire il procedimento dinanzi all'Ufficio a causa di un'azione intentata contro i suoi beni.
2. Il procedimento dinanzi l'Ufficio prosegue non appena sia stabilita l'identità della persona che ha titolo per proseguirlo.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' per specificare le modalità dettagliate della prosecuzione del procedimento dinanzi all'Ufficio.
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