Art. 105 · Prosecuzione del procedimento

Art. 105

Prosecuzione del procedimento

In vigore dal 14 giu 2017
Prosecuzione del procedimento 1.   Il richiedente o il titolare di un marchio UE o qualsiasi altra parte in un procedimento dinanzi all'Ufficio che non abbia rispettato un termine fissato nei confronti dell'Ufficio può ottenere, facendone richiesta, la prosecuzione del procedimento a condizione che al momento della richiesta l'atto omesso sia stato compiuto. La richiesta di prosecuzione del procedimento è ammissibile solo se presentata entro due mesi dalla data di scadenza del termine non osservato. La richiesta si considera presentata soltanto dopo l'avvenuto pagamento della tassa di prosecuzione del procedimento. 2.   Il presente articolo non è applicabile ai termini previsti all', all', paragrafo 1, all', paragrafo 1, all', paragrafo 2, all', paragrafi 1 e 3, all', paragrafo 3, all', all', paragrafo 5, all', paragrafo 2 e all', nonché ai termini previsti al paragrafo 1 del presente articolo o ai termini previsti all' per rivendicare la preesistenza dopo la presentazione della domanda. 3.   L'organo competente a statuire sull'atto omesso decide in merito alla richiesta. 4.   Se l'Ufficio accoglie la richiesta, si considera che le conseguenze dell'inosservanza del termine non si siano verificate. Se fra la scadenza di detto termine e la richiesta di prosecuzione del procedimento è stata adottata una decisione, il dipartimento competente a decidere sull'atto omesso riesamina la decisione e, se il compimento dell'atto omesso stesso è sufficiente, adotta una decisione diversa. Se, a seguito del riesame, l'Ufficio conclude che la decisione originaria non deve essere modificata, conferma per iscritto tale decisione. 5.   Se l'Ufficio respinge la richiesta la tassa è rimborsata.
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