Art. 103
Revoca delle decisioni
In vigore dal 14 giu 2017
Revoca delle decisioni
1. Qualora l'Ufficio effettui un'iscrizione nel registro o adotti una decisione inficiate da un errore evidente che gli sia imputabile, provvede a cancellare tale iscrizione o a revocare tale decisione. Qualora nella procedura vi sia una sola parte e l'iscrizione o l'atto ne ledano i diritti, la cancellazione o la revoca sono disposte anche se l'errore non era evidente alla parte.
2. La cancellazione dell'iscrizione o la revoca della decisione di cui al paragrafo 1 sono disposte, d'ufficio o su istanza di una delle parti nella procedura, dall'organo che ha effettuato l'iscrizione o adottato la decisione. La cancellazione dell'iscrizione nel registro o la revoca della decisione sono disposte entro un anno dalla data di iscrizione nel registro o di adozione della decisione, sentite le parti nella procedura nonché gli eventuali titolari di diritti sul marchio UE in questione che siano iscritti nel registro. L'Ufficio tiene un registro delle cancellazioni e delle revoche.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' per specificare la procedura di revoca di una decisione o di cancellazione di un'iscrizione nel registro.
4. Il presente articolo non pregiudica la facoltà delle parti di proporre ricorso ai sensi degli né la possibilità di correggere gli errori e le sviste manifeste ai sensi dell'. Qualora sia stato promosso ricorso contro una decisione dell'Ufficio contenente un errore, la procedura di ricorso diviene priva di oggetto a seguito della revoca della decisione da parte dell'Ufficio ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo. In tal caso, la tassa di ricorso è rimborsata al ricorrente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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