Art. 10
Diritto di vietare atti preparatori in relazione all'uso dell'imballaggio o di altri mezzi
In vigore dal 14 giu 2017
Diritto di vietare atti preparatori in relazione all'uso dell'imballaggio o di altri mezzi
Se esiste il rischio che l'imballaggio, le etichette, i cartellini, le caratteristiche o i dispositivi di autentificazione o altri mezzi sui quali è apposto il marchio possano essere utilizzati in relazione a prodotti o servizi, e che tale uso costituisca una violazione dei diritti del titolare di un marchio EU a norma dell', paragrafi 2 e 3, il titolare del marchio UE ha il diritto di vietare le seguenti azioni se svolte in ambito commerciale:
a)
apposizione di un segno identico o simile al marchio UE sull'imballaggio, le etichette, i cartellini, le caratteristiche o i dispositivi di autentificazione o su altri mezzi sui quali il marchio può essere apposto;
b)
l'offerta, l'immissione in commercio, lo stoccaggio per tali fini, l'importazione o l'esportazione dell'imballaggio, le etichette, i cartellini, le caratteristiche o i dispositivi di autentificazione o di altri mezzi sui quali il marchio è apposto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2017:1001:oj#art-10