Art. 2
Persone di contatto designate
In vigore dal 13 giu 2017
Persone di contatto designate
1. Le autorità competenti designate a norma dell'articolo 48 della direttiva 2004/39/CE designano le persone di contatto per la comunicazione ai fini del presente regolamento e ne danno notifica all'ESMA.
2. L'ESMA tiene e aggiorna ad uso delle autorità competenti di cui al paragrafo 1 l'elenco delle persone di contatto designate.
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