Art. 1

Art. 1

In vigore dal 12 giu 2017
1.   Il modulo uniforme di nota da utilizzare per informare i creditori stranieri conosciuti dell'apertura di una procedura di insolvenza, di cui all'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/848, figura nell'allegato I del presente regolamento. 2.   Il modulo uniforme di credito che può essere utilizzato dai creditori stranieri per insinuare un credito, di cui all'articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/848, figura nell'allegato II del presente regolamento. 3.   Il modulo uniforme che può essere utilizzato dagli amministratori delle procedure di insolvenza nominati in relazione a società del gruppo per presentare contestazioni nelle procedure di coordinamento di gruppo, di cui all'articolo 64, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) 2015/848, figura nell'allegato III del presente regolamento. 4.   Il modulo uniforme da utilizzare per la presentazione per via elettronica di richieste individuali di informazioni attraverso il portale europeo della giustizia elettronica, di cui all'articolo 27, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (UE) 2015/848, figura nell'allegato IV del presente regolamento.
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