Art. 2 · Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447

Art. 2

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447

In vigore dal 8 giu 2017
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 è così modificato: 1) L' è sostituito dal seguente: « Formati e codici dei requisiti comuni in materia di dati (Articolo 6, paragrafo 2, del codice) 1.   I formati e i codici dei requisiti comuni in materia di dati di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del codice e all' del regolamento delegato (UE) 2015/2446 per lo scambio e l'archiviazione di informazioni richieste per le domande e le decisioni figurano nell'allegato A del presente regolamento. 2.   I formati e i codici dei requisiti comuni in materia di dati di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del codice e all' del regolamento delegato (UE) 2015/2446 per lo scambio e l'archiviazione di informazioni richieste per le dichiarazioni, le notifiche e le prove della posizione doganale figurano nell'allegato B del presente regolamento. 3.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, fino alla data di inizio della prima fase del potenziamento del sistema delle informazioni tariffarie vincolanti (ITV) e del sistema Sorveglianza 2 di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578 della Commissione (*3), i formati e i codici di cui all'allegato A del presente regolamento relativi alle domande e alle decisioni ITV non si applicano e si applicano invece i formati e i codici di cui agli allegati da 2 a 5 del regolamento delegato (UE) 2016/341 della Commissione (*4). In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, fino alla data del potenziamento del sistema dell'operatore economico autorizzato (AEO) di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578, i formati e i codici di cui all'allegato A del presente regolamento relativi alle domande e alle autorizzazioni AEO non si applicano e si applicano invece i formati e i codici di cui agli allegati 6 e 7 del regolamento delegato (UE) 2016/341. 4.   In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, per i sistemi informatici elencati nell'allegato 1 del regolamento delegato (UE) 2016/341, fino alle rispettive date di introduzione o di potenziamento dei pertinenti sistemi informatici di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578, i formati e i codici dei requisiti comuni in materia di dati figuranti nell'allegato B del presente regolamento non si applicano. Per i sistemi informatici elencati nell'allegato 1 del regolamento delegato (UE) 2016/341, fino alle rispettive date di introduzione o di potenziamento dei pertinenti sistemi informatici di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578, lo scambio e l'archiviazione delle informazioni richieste per le dichiarazioni, le notifiche e la prova della posizione doganale sono soggetti ai formati e ai codici figuranti nell'allegato 9 del regolamento delegato (UE) 2016/341. 5.   Fino alla data di introduzione del sistema di decisioni doganali nell'ambito del CDU di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578, le autorità doganali possono decidere che formati e codici diversi da quelli stabiliti nell'allegato A del presente regolamento debbano essere applicati con riguardo alle seguenti domande e autorizzazioni: a) le domande e le autorizzazioni relative alla semplificazione della determinazione degli importi facenti parte del valore in dogana delle merci; b) le domande e le autorizzazioni relative alle garanzie globali; c) le domande e le autorizzazioni di dilazione di pagamento; d) le domande e le autorizzazioni per la gestione delle strutture di deposito per la custodia temporanea di cui all'articolo 148 del codice; e) le domande e le autorizzazioni relative ai servizi regolari di trasporto marittimo; f) le domande e le autorizzazioni relative alla qualifica di emittente autorizzato; g) le domande e le autorizzazioni relative alla qualifica di pesatore autorizzato di banane; h) le domande e le autorizzazioni relative all'autovalutazione; i) le domande e le autorizzazioni relative alla qualifica di destinatario autorizzato per le operazioni TIR; j) le domande e le autorizzazioni per la qualifica di speditore autorizzato per il transito unionale; k) le domande e le autorizzazioni relative alla qualifica di destinatario autorizzato per il transito unionale; l) le domande e le autorizzazioni relative all'utilizzo di sigilli di un modello particolare; m) le domande e le autorizzazioni per l'utilizzo di una dichiarazione di transito con una serie di dati ridotta; n) le domande e le autorizzazioni relative all'utilizzo di un documento di trasporto elettronico come dichiarazione doganale. 6.   Fino alla data di introduzione del sistema di decisioni doganali nell'ambito del CDU le autorità doganali possono autorizzare l'utilizzazione dei formati e dei codici dei requisiti in materia di dati per le domande e le autorizzazioni di cui all'allegato 12 del regolamento delegato (UE) 2016/341 in sostituzione dei requisiti in materia di dati figuranti nell'allegato A del presente regolamento per le seguenti domande e autorizzazioni: a) le domande e le autorizzazioni per l'uso della dichiarazione semplificata; b) le domande e le autorizzazioni relative allo sdoganamento centralizzato; c) le domande e le autorizzazioni per l'iscrizione dei dati nelle scritture del dichiarante; d) le domande e le autorizzazioni relative all'utilizzo del perfezionamento attivo; e) le domande e le autorizzazioni relative all'utilizzo del perfezionamento passivo; f) le domande e le autorizzazioni relative all'utilizzo del regime di uso finale; g) le domande e le autorizzazioni relative all'utilizzo dell'ammissione temporanea; h) le domande e le autorizzazioni relative alla gestione delle strutture di deposito per il deposito doganale. 7.   In deroga al paragrafo 6, fino alle date di introduzione del sistema automatizzato di esportazione (AES) nell'ambito del CDU o di potenziamento dei sistemi nazionali di importazione di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578, se una domanda di autorizzazione è basata su una dichiarazione doganale in conformità dell'articolo 163, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/2446, i formati e i codici di cui all'allegato 12 del regolamento delegato (UE) 2016/341 si applicano per quanto riguarda i dati supplementari richiesti per tale domanda. (*3)  Decisione di esecuzione (UE) 2016/578 della Commissione, dell'11 aprile 2016, che stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all'utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell'Unione (GU L 99 del 15.4.2016, pag. 6)." (*4)  Regolamento delegato (UE) 2016/341 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme transitorie relative a talune disposizioni del codice doganale dell'Unione nei casi in cui i pertinenti sistemi elettronici non sono ancora operativi e che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione (GU L 69 del 15.3.2016, pag. 1).» " 2) All'articolo 57, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma: «I riferimenti contenuti in regimi speciali d'importazione non preferenziali a certificati di origine rilasciati conformemente agli articoli da 55 a 65 del regolamento (CEE) n. 2454/93 sono considerati riferimenti ai certificati di origine di cui al presente articolo.» 3) L'articolo 62 è sostituito dal seguente: «Articolo 62 Dichiarazione a lungo termine del fornitore (Articolo 64, paragrafo 1, del codice) 1.   Quando un fornitore invia regolarmente spedizioni di merci a un esportatore o a un operatore e si prevede che tutte queste merci abbiano lo stesso carattere originario, il fornitore può presentare un'unica dichiarazione a copertura di più invii di tali merci (una dichiarazione a lungo termine del fornitore). 2.   La dichiarazione a lungo termine del fornitore è compilata per le spedizioni inviate durante un periodo di tempo e riporta tre date: a) la data in cui la dichiarazione è compilata (data di rilascio); b) la data di inizio del periodo (data di inizio), che non può essere anteriore a 12 mesi prima della data di rilascio o posteriore a 6 mesi dopo tale data; c) la data di termine del periodo (data di termine), che non può essere posteriore a 24 mesi dopo la data di rilascio. 3.   Il fornitore informa immediatamente l'esportatore o l'operatore interessato qualora la dichiarazione a lungo termine del fornitore non sia valida in relazione ad alcune o a tutte le spedizioni di merci fornite e da fornire.» 4) L'articolo 68 è sostituito dal seguente: «Articolo 68 Registrazione degli esportatori fuori dall'ambito dell'SPG dell'Unione (Articolo 64, paragrafo 1, del codice) 1.   Se l'Unione ha un regime preferenziale in base al quale l'esportatore può compilare un documento relativo all'origine conformemente alla legislazione pertinente dell'Unione, un siffatto documento può essere compilato esclusivamente da un esportatore registrato a tal fine dall'autorità doganale di uno Stato membro. L'identità degli esportatori così registrati figura nel sistema degli esportatori registrati (REX) di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2016/578/UE. Le sottosezioni da 2 a 9 della presente sezione si applicano mutatis mutandis. 2.   Ai fini del presente articolo non si applicano l'articolo 11, paragrafo 1, lettera d), e gli articoli 16, 17 e 18 del regolamento delegato (UE) n. 2015/2446 relativi alle condizioni per l'accettazione delle domande e la sospensione delle decisioni, nonché gli articoli 10 e 15 del presente regolamento. Le domande e le decisioni connesse al presente articolo non vengono scambiate e archiviate in un sistema elettronico di informazione e comunicazione di cui all'articolo 10 del presente regolamento. 3.   La Commissione comunica al paese terzo con cui l'Unione ha un regime preferenziale gli indirizzi delle autorità doganali competenti per la verifica di un documento relativo all'origine compilato da un esportatore registrato nell'Unione conformemente al presente articolo. 4.   In deroga al paragrafo 1, qualora il regime preferenziale applicabile non precisi il valore soglia fino al quale un esportatore che non è un esportatore registrato può compilare un documento relativo all'origine, il valore soglia è pari a 6 000 EUR per ciascuna spedizione. 5.   In deroga al paragrafo 1, fino al 31 dicembre 2017 un documento relativo all'origine può essere compilato da un esportatore non registrato, purché sia un esportatore autorizzato nell'Unione. L'articolo 77, paragrafo 7, si applica di conseguenza.». 5) All'articolo 69, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Se la prova dell'origine necessaria ai fini della misura tariffaria preferenziale di cui al paragrafo 1 è un certificato di circolazione delle merci EUR.1, un altro certificato di origine rilasciato dalla pubblica amministrazione, una dichiarazione di origine o una dichiarazione su fattura, la prova dell'origine sostitutiva è rilasciata o compilata sotto forma di uno dei seguenti documenti: a) una dichiarazione di origine sostitutiva o una dichiarazione su fattura sostitutiva compilate da un esportatore autorizzato che rispedisce le merci; b) una dichiarazione di origine sostitutiva, una dichiarazione su fattura sostitutiva o un'attestazione di origine sostitutiva compilate da qualsiasi rispeditore delle merci, se il valore totale dei prodotti originari della partita iniziale da frazionare non supera il valore soglia applicabile; c) una dichiarazione di origine sostitutiva, una dichiarazione su fattura sostitutiva o un'attestazione di origine sostitutiva compilate da qualsiasi rispeditore delle merci, se il valore totale dei prodotti originari della partita iniziale da frazionare supera il valore soglia applicabile e il rispeditore allega una copia della prova dell'origine iniziale alla dichiarazione di origine sostitutiva, alla dichiarazione su fattura sostitutiva o all'attestazione di origine sostitutiva; d) un certificato di circolazione delle merci EUR.1 rilasciato dall'ufficio doganale sotto il cui controllo sono poste le merci, se sono soddisfatte le seguenti condizioni: i) il rispeditore non è un esportatore autorizzato o un esportatore registrato e non consente che una copia della prova dell'origine iniziale sia allegata alla prova sostitutiva; ii) il valore totale dei prodotti originari nella spedizione iniziale supera il valore soglia applicabile al di sopra del quale l'esportatore, per poter fornire una prova sostitutiva, deve essere un esportatore autorizzato o un esportatore registrato; e) un'attestazione di origine sostitutiva compilata da un esportatore registrato che rispedisce le merci.» 6) All'articolo 73 è aggiunto il seguente paragrafo 3: «3.   La Commissione trasmette al paese beneficiario che lo richiede i facsimile delle impronte dei timbri usati dalle autorità doganali degli Stati membri per il rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR.1.» 7) All'articolo 80, paragrafo 4, è aggiunta la seguente frase: «Le autorità competenti di un paese beneficiario o le autorità doganali di uno Stato membro comunicano all'esportatore registrato le modifiche apportate ai dati relativi alla sua registrazione.» 8) L'articolo 85 è così modificato: a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   A decorrere dal 1o gennaio 2018 le autorità doganali di tutti gli Stati membri cessano di rilasciare i certificati di circolazione delle merci EUR.1 e gli esportatori autorizzati cessano di compilare dichiarazioni su fattura ai fini del cumulo di cui all'articolo 53 del regolamento delegato (UE) 2015/2446.»; b) al paragrafo 3, è aggiunto il seguente secondo comma: «Fino al 31 dicembre 2017 gli esportatori autorizzati negli Stati membri che non sono ancora registrati possono compilare dichiarazioni su fattura ai fini del cumulo di cui all'articolo 53 del regolamento delegato (UE) 2015/2446.» 9) All'articolo 86, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Ai fini dell'esportazione nell'ambito degli SGP e dell'Unione, della Norvegia o della Svizzera, gli esportatori sono tenuti alla registrazione una sola volta. Le autorità competenti del paese beneficiario attribuiscono all'esportatore un numero di esportatore registrato ai fini dell'esportazione nel quadro degli SGP dell'Unione, della Norvegia e della Svizzera, nella misura in cui tali paesi abbiano riconosciuto come paese beneficiario il paese in cui ha avuto luogo la registrazione. I commi primo e secondo si applicano, mutatis mutandis, ai fini dell'esportazione nell'ambito dell'SPG della Turchia, una volta che tale paese avrà iniziato ad applicare il sistema REX. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie C) la data in cui la Turchia inizia ad applicare tale sistema.» 10) L'articolo 158 è sostituito dal seguente: «Articolo 158 Livello della garanzia globale (Articolo 95, paragrafi 2 e 3, del codice) 1.   Alle condizioni di cui all'articolo 84 del regolamento delegato (UE) 2015/2446, l'importo della garanzia globale di cui all'articolo 95, paragrafo 2, del codice, deve essere ridotto al 50 %, al 30 % o allo 0 % della parte dell'importo di riferimento determinata conformemente all'articolo 155, paragrafo 3, lettera b), del presente regolamento. 2.   L'importo della garanzia globale di cui all'articolo 95, paragrafo 3, del codice, deve essere ridotto al 30 % delle parti dell'importo di riferimento determinate conformemente all'articolo 155, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettera a), del presente regolamento.» 11) All'articolo 161 è aggiunto il paragrafo seguente: «Dalla data di effetto della revoca o dell'annullamento, i certificati di garanzia isolata emessi precedentemente non possono più essere utilizzati per vincolare le merci al regime di transito unionale.» 12) L'articolo 163 è sostituito dal seguente: «Articolo 163 Responsabilità delle associazioni garanti per le operazioni TIR [Articolo 226, paragrafo 3, lettera b), e articolo 227, paragrafo 2, lettera b), del codice] Ai fini dell'articolo 8, paragrafi 3 e 4, della convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR, comprese le successive modifiche (convenzione TIR), qualora un'operazione TIR avvenga nel territorio doganale dell'Unione, qualsiasi associazione garante stabilita nel territorio doganale dell'Unione può diventare responsabile del pagamento dell'importo garantito relativo alle merci che sono oggetto dell'operazione TIR fino a concorrenza di 100 000 EUR per carnet TIR o di un importo equivalente espresso nella valuta nazionale.» 13) All'articolo 231, il paragrafo 11 è sostituito dal seguente: «11.   I paragrafi 5 e 6 del presente articolo non si applicano fino alle date rispettive di introduzione dell'AES e dello sdoganamento centralizzato all'importazione (CCI) nell'ambito del CDU di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578.» 14) All'articolo 329, il paragrafo 8 è soppresso. 15) All'articolo 333, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente: «7.   In deroga al paragrafo 2, lettere b) e c), fino alle date di introduzione dell'AES di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578, nei casi di cui all'articolo 329, paragrafi 5 e 6, il termine di cui dispone l'ufficio doganale di uscita per informare l'ufficio doganale di esportazione in merito all'uscita delle merci corrisponde al primo giorno lavorativo successivo a quello in cui le merci sono vincolate al regime di transito, a quello in cui lasciano il territorio doganale dell'Unione o a quello in cui il regime di transito viene appurato.» 16) All'allegato B, il titolo I «Formati e cardinalità dei requisiti comuni in materia di dati per le dichiarazioni e le notifiche» è così modificato: a) alla riga corrispondente al dato «2/1 Dichiarazione semplificata/Documenti precedenti», nella colonna «Formato del dato (Tipo/Lunghezza)» il testo «Categoria di documento: a1 +» è soppresso; b) alla riga corrispondente al dato «4/4 Calcolo delle imposte — base imponibile», nella colonna «Formato del dato (Tipo/Lunghezza)» è aggiunto il testo seguente: «OPPURE Importo: n..16,2»; c) nella riga corrispondente al dato «5/8 Codice del paese di destinazione», nella colonna «Note» è aggiunto il testo seguente: «Nel contesto delle operazioni di transito, si deve utilizzare il codice ISO 3166 alfa-2 del paese.»; 17) all'allegato B, il titolo II «Codici relativi ai requisiti comuni in materia di dati per le dichiarazioni e le notifiche» è così modificato: a) il dato «2/1. Dichiarazione semplificata/Documento precedente» è così modificato: i) il primo, secondo e terzo comma sono sostituiti dal testo seguente: «Questo dato è costituito da codici alfanumerici. Ciascun codice si compone di tre elementi. Il primo elemento (an..3), rappresentato da una combinazione di cifre e/o lettere, indica la natura del documento. Il secondo elemento (an..35) rappresenta i dati del documento indispensabili per identificarlo, ovvero il suo numero di identificazione o altro riferimento riconoscibile. Il terzo elemento (an.. 5) è utilizzato per individuare a quale elemento del documento precedente è fatto riferimento. Se è presentata una dichiarazione doganale su supporto cartaceo, i tre elementi sono separati da un trattino (–).»; ii) la sezione che inizia con «1. Il primo elemento (a1):» è soppressa; iii) il titolo «2. Il secondo elemento (an..3):» è sostituito dal titolo «1. Il primo elemento (an..3)»; iv) il titolo «3. Il terzo elemento (an..35):» è sostituito dal titolo «2. Il secondo elemento (an..35)»; v) il titolo «4. Il quarto elemento (an..5):» è sostituito dal titolo «3. Il terzo elemento (n..5)»; vi) i due trattini nella sezione «Esempi» sotto il titolo «4. Il quarto elemento (an..5)» sono sostituiti dai seguenti: «— l'articolo interessato della dichiarazione era al 5o posto nel documento di transito T1 (documento precedente) al quale l'ufficio di destinazione ha assegnato il numero “238 544”. Il codice corrispondente è pertanto “821-238544-5”. (“821” per la procedura di transito, “238544” per il numero di registrazione del documento (o l'MRN per le operazioni NCTS) e “5” per il numero dell'articolo), — le merci sono state dichiarate mediante una dichiarazione semplificata. È stato assegnato l'MRN “16DE9876AB889012R1”. Nella dichiarazione complementare il codice sarà pertanto “SDE-16DE9876AB889012R1”. (“SDE” per la dichiarazione semplificata, “16DE9876AB889012R1” per l'MRN del documento).»; b) il dato «2/2. Menzioni speciali» è così modificato: i) nella tabella della sezione «Categoria generale — Codice 0xxxx», l'ultima riga è soppressa; ii) nella tabella della sezione «Importazione: codice 1xxxx», l'ultima riga è soppressa; iii) nella tabella della sezione «Esportazione: codice 3xxxx», nella terza riga, la base giuridica relativa al codice «30 500» è sostituita da «Articolo 329, paragrafo 7». 18) All'allegato 22-14, è aggiunta la seguente nota introduttiva: «7. I certificati che recano nel riquadro in alto a destra il testo della versione precedente “CERTIFICATO DI ORIGINE per l'importazione di prodotti agricoli nella Comunità economica europea” e nel riquadro “Note” il testo della versione precedente, possono essere utilizzati fino all'esaurimento delle scorte o fino al 1o maggio 2019, se anteriore.» 19) L'allegato 22-16 è così modificato: a) il testo della nota a piè di pagina 7 è sostituito dal seguente: «(7) Indicare le date di inizio e di termine. Il periodo non deve superare i 24 mesi.»; b) il testo della nota a piè di pagina 8 è sostituito dal seguente: «(8) Luogo e data del rilascio.» 20) L'allegato 22-18 è così modificato: a) il testo della nota a piè di pagina 8 è sostituito dal seguente: «(8) Indicare le date di inizio e di termine. Il periodo non deve superare i 24 mesi.»; b) il testo della nota a piè di pagina 9 è sostituito dal seguente: «(9) Luogo e data del rilascio.» 21) L'allegato 32-01 è sostituito dal testo di cui all'allegato VII del presente regolamento. 22) L'allegato 32-02 è sostituito dal testo di cui all'allegato VIII del presente regolamento. 23) L'allegato 32-03 è sostituito dal testo di cui all'allegato IX del presente regolamento. 24) L'allegato 72-04 è così modificato: a) la parte I è così modificata: i) ai punti 2.1 e 2.2 del capo I «Disposizioni generali», i termini «nell'allegato B-01» sono sostituiti dai termini «nell'allegato B-01 del regolamento delegato (UE) 2015/2446»; ii) al punto 3.1 del capo II «Modalità di applicazione», i termini «all'allegato B-01» sono sostituiti dai termini «all'allegato B-01 del regolamento delegato (UE) 2015/2446»; iii) al punto 9 del capo III «Funzionamento della procedura», i termini «dell'articolo 300» sono sostituiti dai termini «dell'articolo 302»; iv) al capo III «Funzionamento della procedura» i punti seguenti sono aggiunti dopo il punto 19.2.: «19.3. La validità di un certificato di garanzia globale o di un certificato di esonero dalla garanzia è limitata a due anni. Tuttavia tale durata può essere prorogata dall'ufficio doganale di garanzia una sola volta per un periodo non superiore a due anni. 19.4. A decorrere dalla data in cui prendono effetto la revoca di un'autorizzazione a utilizzare una garanzia globale o la revoca e l'annullamento di un impegno assunto relativamente a una garanzia globale, i certificati emessi non possono più essere utilizzati per il vincolo di merci al regime di transito unionale e sono restituiti senza indugio dal titolare del regime all'ufficio doganale di garanzia. Ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione informazioni sugli elementi identificativi dei certificati in corso di validità che non sono stati restituiti o che sono stati dichiarati rubati, perduti o falsificati. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.»; b) la parte II è così modificata: i) al capo VI «Certificato di garanzia globale», il formulario TC 31 — CERTIFICATO DI GARANZIA GLOBALE è sostituito dal formulario figurante nell'allegato V del presente regolamento; ii) al capo VII «Certificato di esonero dalla garanzia», il formulario TC 33 — CERTIFICATO DI ESONERO DALLA GARANZIA è sostituito dal formulario figurante nell'allegato VI del presente regolamento.
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