Art. 1 · Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447

Art. 1

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447

In vigore dal 8 giu 2017
Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 è così rettificato: 1) il considerando 61 è sostituito dal seguente: «(61) Il comitato del codice doganale non ha espresso un parere entro il termine fissato dal suo presidente.» 2) All'articolo 7, paragrafo 4, secondo comma, la parte di frase «regolamento delegato (UE) 2015/2446 che stabilisce norme transitorie relative a talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, nei casi in cui i pertinenti sistemi elettronici non sono ancora operativi» è sostituita dai termini «regolamento delegato (UE) 2016/341». 3) All'articolo 12, paragrafo 1, i termini «dell'articolo 22» sono sostituiti dai termini «dell'articolo 22, paragrafo 2,». 4) L'articolo 67 è così rettificato: a) al paragrafo 1, i termini «gli esportatori stabiliti nel territorio doganale dell'Unione» sono sostituiti dai termini «gli esportatori e i rispeditori stabiliti nel territorio doganale dell'Unione»; b) al paragrafo 4, i termini «è preceduto dal» sono sostituiti dai termini «inizia con il»; c) al paragrafo 6, i termini «allegato 22-09» sono sostituiti dai termini «allegato 22-13». 5) L'articolo 70 è così rettificato: a) (non concerne la versione italiana); b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   Un paese o territorio che sia stato soppresso dall'allegato II del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) continua a essere assoggettato alle norme e procedure di cui all'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 e agli obblighi di cui agli articoli 72, 80 e 108 del presente regolamento per un periodo di tre anni a decorrere dalla data della sua soppressione da detto allegato. (*1)  Regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio (GU L 303 del 31.10.2012, pag. 1).» " 6) All'articolo 75, paragrafo 1, i termini «all'articolo 67, paragrafo 2, del presente regolamento» sono sostituiti dai termini «all'articolo 71, paragrafo 2,». 7) All'articolo 77, paragrafo 1, lettera b), i termini «del regolamento delegato (UE) 2015/2446» sono soppressi. 8) L'articolo 87 è sostituito dal seguente: «Articolo 87 Sistema degli esportatori registrati: obbligo di pubblicazione (Articolo 64, paragrafo 1, del codice) La Commissione pubblica sul suo sito web la data a decorrere dalla quale i paesi beneficiari iniziano ad applicare il sistema REX. La Commissione tiene aggiornate tali informazioni.» 9) All'articolo 89, il titolo è sostituito dal seguente: «Revoca della registrazione». 10) All'articolo 90, il titolo è sostituito dal seguente: «Revoca automatica delle registrazioni quando un paese è radiato dall'elenco dei paesi beneficiari». 11) All'articolo 92, paragrafo 1, il terzo comma è soppresso. 12) L'articolo 102 è così rettificato: a) al paragrafo 2, il termine «incompleta» è sostituito dal termine «semplificata»; b) al paragrafo 3, lettera b), i termini «del regolamento delegato (UE) 2015/2446» sono soppressi. 13) All'articolo 110, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Quando viene presentata una richiesta di controllo a posteriori, il controllo è effettuato e i risultati sono comunicati alle autorità doganali degli Stati membri entro il termine di sei mesi oppure, nel caso di richieste inviate alla Norvegia o alla Svizzera al fine di verificare le prove dell'origine sostitutive rilasciate nei loro territori sulla base di certificati di origine, modulo A, o di dichiarazioni su fattura rilasciate nel paese beneficiario, entro il termine di otto mesi dalla data di trasmissione della richiesta. I risultati devono consentire di determinare se la prova dell'origine contestata riguardi i prodotti realmente esportati e se questi ultimi possano essere considerati prodotti originari del paese beneficiario.» 14) All'articolo 119, paragrafo 4, i termini «del regolamento delegato (UE) 2015/2446» sono soppressi. 15) L'articolo 126 è così rettificato: a) al paragrafo 1, i termini «della presente sottosezione» sono sostituiti dai termini «delle sottosezioni 10 e 11»; b) al paragrafo 3, i termini «della presente sottosezione» sono sostituiti dai termini «delle sottosezioni 10 e 11». 16) All'articolo 137, paragrafo 4, lettera b), i termini «altri mezzi di trasporto» sono sostituiti dai termini «altri modi di trasporto». 17) All'articolo 138, paragrafo 1, i termini «lo stesso mezzo di trasporto» sono sostituiti dai termini «lo stesso modo di trasporto». 18) All'articolo 143, paragrafo 2, i termini «costo, imputato nella proporzione adeguata,» sono sostituiti dai termini «valore, imputato nella proporzione adeguata,». 19) All'articolo 164, il sottotitolo è sostituito dal seguente: «[Articolo 226, paragrafo 3, lettere b) e c), e articolo 227, paragrafo 2, lettere b) e c), del codice]». 20) All'articolo 186, il sottotitolo è sostituito dal seguente: «(Articolo 128 del codice)». 21) L'articolo 187 è così rettificato: a) il sottotitolo è sostituito dal seguente: «(Articolo 128 del codice)»; b) al paragrafo 4, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) per tutte le merci trasportate dalla nave o dall'aeromobile di cui trattasi, una dichiarazione sommaria di entrata è presentata al primo porto o aeroporto dell'Unione. Le autorità doganali presso tale porto o aeroporto procedono all'analisi dei rischi ai fini della sicurezza di tutte le merci trasportate dalla nave o dall'aeromobile in questione. Ulteriori analisi dei rischi possono essere effettuate per tali merci presso o il porto o l'aeroporto di scarico;». 22) All'articolo 192 è aggiunto il sottotitolo seguente: «(Articolo 145 del codice)». 23) All'articolo 199, paragrafo 1, la lettera g) è sostituita dalla seguente: «g) i dati della dichiarazione relativa all'accisa di cui agli articoli 21, 26 e 34 della direttiva 2008/118/CE del Consiglio (*2); (*2)  Direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 12).» " 24) L'articolo 214 è sostituito dal seguente: «Articolo 214 Prodotti della pesca marittima e merci ottenute da tali prodotti, trasbordati e trasportati attraverso un paese o territorio che non fa parte del territorio doganale dell'Unione (Articolo 153, paragrafo 2, del codice) 1.   Qualora, prima di giungere nel territorio doganale dell'Unione, i prodotti o le merci di cui all'articolo 119, paragrafo 1, lettere d) ed e), del regolamento delegato (UE) 2015/2446 siano stati trasbordati e trasportati attraverso un paese o territorio che non fa parte del territorio doganale dell'Unione, per tali prodotti e merci, al momento del loro ingresso nel territorio doganale dell'Unione, deve essere presentata una certificazione dalle autorità doganali di tale paese o territorio attestante che, durante la permanenza in tale paese o territorio, i prodotti o le merci in questione sono stati soggetti a vigilanza doganale e non sono stati sottoposti a manipolazioni diverse da quelle necessarie alla loro conservazione. 2.   La certificazione prescritta a norma del paragrafo 1 deve essere compilata su una stampa del giornale di pesca di cui all'articolo 133 del regolamento delegato (UE) 2015/2446, corredata ove del caso di una stampa della dichiarazione di trasbordo.» 25) Il titolo dell'articolo 220 è sostituito dal seguente: «Corrispondenza e merci contenute in spedizioni postali». 26) All'articolo 229, paragrafo 1, i termini «all'articolo 15» sono sostituiti dai termini «all'articolo 14». 27) All'articolo 230, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   L'autorità doganale competente a prendere una decisione mette tutte le informazioni pertinenti in suo possesso a disposizione delle autorità doganali degli altri Stati membri con riguardo alle attività doganali esercitate dal titolare dell'autorizzazione di sdoganamento centralizzato.» 28) All'articolo 251, paragrafo 3, i termini «all'articolo 166 del regolamento (UE) n. 952/2013» sono sostituiti dai termini «all'articolo 166 del codice». 29) All'articolo 277, paragrafo 1, lettera a), i termini «all'articolo 268» sono sostituiti dai termini «all'articolo 275». 30) All'articolo 280, paragrafo 6, primo comma, i termini «dell'articolo 267» sono sostituiti dai termini «dell'articolo 274». 31) All'articolo 291, il sottotitolo è sostituito dal seguente: «(Articolo 6, paragrafo 3, lettera b), articolo 226, paragrafo 3, lettera a), e articolo 227, paragrafo 2, lettera a), del codice)». 32) All'articolo 294, il sottotitolo è sostituito dal seguente: «(Articolo 226, paragrafo 3, lettera a), e articolo 227, paragrafo 2, lettera a), del codice)». 33) All'articolo 295, il sottotitolo è sostituito dal seguente: «(Articolo 226, paragrafo 3, lettera a), del codice)». 34) All'articolo 306, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Con riguardo alla presentazione dell'MRN della dichiarazione di transito all'ufficio doganale di destinazione, si applica l'articolo 184, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2015/2446.» 35) All'articolo 308, paragrafo 2, i termini «all'articolo 305» sono sostituiti dai termini «all'articolo 312». 36) All'articolo 312, paragrafo 3, i termini «all'articolo 300» sono sostituiti dai termini «all'articolo 307». 37) All'articolo 313, il sottotitolo è sostituito dal seguente: «(Articolo 233, paragrafo 4, lettere a), b), c) ed e), del codice)». 38) All'articolo 314, paragrafo 2, lettera a), i termini «all'articolo 291» sono sostituiti dai termini «all'articolo 298». 39) All'articolo 319, secondo comma, i termini «all'articolo 15» sono sostituiti dai termini «all'articolo 14». 40) All'articolo 331, la numerazione del secondo comma della lettera c) del paragrafo 1 è soppressa e il paragrafo 3 è rinumerato come paragrafo 2. 41) All'articolo 345, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   In deroga al paragrafo 1, le autorizzazioni uniche per le procedure semplificate (SASP) rilasciate a norma del regolamento (CEE) n. 2454/93 e ancora valide al 1o maggio 2016 restano valide fino alle date rispettive di introduzione del sistema di sdoganamento centralizzato all'importazione (CCI) e del sistema automatizzato di esportazione (AES) di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2016/578/UE.» 42) All'allegato A, il titolo I «Formati dei requisiti comuni in materia di dati per le domande e le decisioni» è così rettificato: a) alla riga corrispondente al dato «2/4 Documenti allegati», il testo nelle colonne «Formato del dato (Tipo/Lunghezza)» e «Cardinalità» è sostituito dal seguente: «Numero totale di documenti: n..3 + 1x Tipo di documento: an..70 + Identificativo del documento: an..35 + Data del documento: n8 (aaaammgg) 999x»; b) alla riga corrispondente al dato «5/3 Quantità delle merci», il testo nella colonna «Cardinalità» è sostituito dal seguente: «999x Per le decisioni relative a informazioni vincolanti: 1x»; c) nella riga corrispondente al dato «7/2 Tipo di regime doganale», nella colonna «Note» è aggiunto il seguente paragrafo: «Se l'autorizzazione è destinata a essere utilizzata per il funzionamento di depositi doganali, devono essere utilizzati i seguenti codici: — codice “XR” per un deposito doganale pubblico di tipo I, — codice “XS” per un deposito doganale pubblico di tipo III, — codice “XU” per un deposito doganale privato.» 43) All'allegato B, il titolo I «Formati e cardinalità dei requisiti comuni in materia di dati per le dichiarazioni e le notifiche» è così rettificato: a) alla riga corrispondente al dato «5/30 Luogo di accettazione», il testo nella colonna «Note» è sostituito dal seguente: «Se il luogo di accettazione è codificato secondo il codice UN/LOCODE, le informazioni devono corrispondere al codice UN/LOCODE definito nel titolo II per il dato 5/6 Ufficio di destinazione (e paese). Se il luogo di accettazione non è codificato secondo il codice UN/LOCODE, il paese in cui è situato il luogo di accettazione è identificato con il codice definito al titolo II per il dato 3/1 Esportatore.»; b) alle righe corrispondenti ai dati «7/9 Identità del mezzo di trasporto all'arrivo», «7/14 Identità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera» e «7/16 Identità del mezzo di trasporto passivo che attraversa la frontiera», il testo nella colonna «Note» è sostituito dal seguente: «Per questo tipo di identificazione devono essere utilizzati i codici definiti al titolo II per il dato 7/7 Identità del mezzo di trasporto alla partenza.»; c) alla riga corrispondente al dato «8/3 Riferimento della garanzia», il testo nella colonna «Formato del dato (Tipo/Lunghezza)» è sostituito dal seguente: « NRG: an..24 + Codice di accesso: an..4 + Codice valuta: a3 + Importo dei dazi all'importazione o all'esportazione e, qualora si applichi l'articolo 89, paragrafo 2, primo comma, del codice, altri oneri: n..16,2 + Ufficio doganale di garanzia: an8 OPPURE Altro riferimento della garanzia: an..35 + Codice di accesso: an..4 + Codice valuta: a3 + Importo dei dazi all'importazione o all'esportazione e, qualora si applichi l'articolo 89, paragrafo 2, primo comma, del codice, altri oneri: n..16,2 + Ufficio doganale di garanzia: an8». 44) All'allegato B, il titolo II «Codici relativi ai requisiti comuni in materia di dati per le dichiarazioni e le notifiche» è così rettificato: a) al dato «1/1. Tipo di dichiarazione», per i codici «EX» e «IM» la prima frase della descrizione è sostituita dalla seguente: «Nel quadro degli scambi con i paesi e i territori situati al di fuori del territorio doganale dell'Unione.»; b) il dato «1/10. Regime» è così rettificato: i) alla descrizione del codice «68» è aggiunto il testo seguente: «Spiegazione: Questo codice deve essere utilizzato per le merci che sono soggette all'IVA e alle accise e nel caso in cui solo una di tali categorie di imposte è versata quando le merci sono immesse in libera pratica.»; ii) la descrizione del codice «78» è sostituita dalla seguente: «Vincolo di merci al regime di zona franca. (a)»; c) il dato «1/11. Regime complementare» è così rettificato: i) nella sezione «Ammissione temporanea», la descrizione del codice «D18» nella colonna «Regime» è sostituita dalla seguente: «Merci da sottoporre a prove, esperimenti o dimostrazioni»; ii) nella sezione «Ammissione temporanea», la descrizione del codice «D20» nella colonna «Regime» è sostituita dalla seguente: «Merci da impiegare per prove, esperimenti o dimostrazioni senza scopo di lucro (sei mesi)»; iii) nella sezione «Altro», il codice «F42» nella colonna «Codice» è sostituito dal codice «F44»; iv) nella sezione «Altro» sono inserite le seguenti righe dopo la riga relativa al codice «F45»: «Uso della classificazione tariffaria iniziale delle merci nelle situazioni di cui all'articolo 86, paragrafo 2, del codice F46 Semplificazione della compilazione delle dichiarazioni in dogana relative a merci classificate in sottovoci tariffarie diverse di cui all'articolo 177 del codice F47»; v) nella sezione «Esportazione» è inserita la seguente riga dopo la riga relativa al codice «F61»: «Semplificazione della compilazione delle dichiarazioni in dogana relative a merci classificate in sottovoci tariffarie diverse di cui all'articolo 177 del codice F65»; d) il dato «4/3. Calcolo delle imposte» è così rettificato: i) il nome del dato è sostituito dal seguente: «4/3. Calcolo delle imposte — Tipo di imposta»; ii) la descrizione del codice «A00» è sostituita dalla seguente: «Dazio all'importazione»; iii) la descrizione del codice «C00» è sostituita dalla seguente: «Dazio all'esportazione»; iv) la riga corrispondente al codice «C10» è soppressa; e) il nome del dato «4/8. Calcolo delle imposte» è sostituito dal seguente: «4/8. Calcolo delle imposte — Metodo di pagamento». 45) All'allegato 12-01, al titolo I «Formati dei requisiti comuni in materia di dati per la registrazione degli operatori economici e di altre persone», alla riga corrispondente al dato «11 Data di stabilimento», nella colonna «Formato del dato (Tipo/lunghezza)», è aggiunto il testo «(aaaammgg)». 46) È inserito l'allegato 12-03 in conformità dell'allegato I del presente regolamento. 47) L'allegato 21-01 è così rettificato: a) alla riga corrispondente al dato 3/2, il testo nella colonna «Nome/denominazione del dato» è sostituito da «Numero di identificazione dell'esportatore»; b) alla riga corrispondente al dato 3/10, il testo nella colonna «Nome/denominazione del dato» è sostituito da «Numero di identificazione del destinatario»; c) alla riga corrispondente al dato 3/16, il testo nella colonna «Nome/denominazione del dato» è sostituito da «Numero di identificazione dell'importatore»; d) alla riga corrispondente al dato 3/18, il testo nella colonna «Nome/denominazione del dato» è sostituito da «Numero di identificazione del dichiarante»; e) alla riga corrispondente al dato 3/39, il testo nella colonna «Nome/denominazione del dato» è sostituito da «Numero di identificazione dell'autorizzazione». 48) L'allegato 22-02 è così rettificato: a) è aggiunta la seguente istruzione per la stampa: «4. Precedenti versioni dei formulari possono essere utilizzate fino all'esaurimento delle scorte o fino al 1o maggio 2019, se questa data è anteriore.»; b) (non concerne la versione italiana). 49) L'allegato 22-06 è sostituito dal testo riportato nell'allegato II del presente regolamento. 50) All'allegato 22-07, il primo paragrafo sotto il titolo «Attestazione di origine» è sostituito dal seguente: «La presente attestazione deve essere redatta su qualsiasi documento commerciale recante il nome e l'indirizzo completo dell'esportatore e del destinatario nonché una descrizione dei prodotti e la data del rilascio (9). (9)  Se l'attestazione di origine sostituisce un'altra attestazione in conformità dell'articolo 101, paragrafi 2 e 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, l'attestazione di origine sostitutiva reca la dicitura «Replacement statement» o «Attestation de remplacement» o «Comunicación de sustitución». L'attestazione sostitutiva riporta inoltre la data di rilascio dell'attestazione iniziale e tutti gli altri dati richiesti a norma dell'articolo 101, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.» " 51) L'allegato 22-09 è sostituito dal testo di cui all'allegato III del presente regolamento. 52) All'allegato 22-13, la versione ungherese della dichiarazione su fattura è sostituita dalla seguente: «A jelen okmányban szereplő áruk exportőre [vámfelhatalmazási szám: … (1)] kijelentem, hogy eltérő egyértelmű jelzés hiányában az áruk preferenciális … (2) származásúak.» 53) All'allegato 23-02, il titolo della tabella che fa seguito al paragrafo 10 è sostituito dal seguente: «ELENCO DELLE MERCI DI CUI ALL'ARTICOLO 142, PARAGRAFO 6». 54) All'allegato 32-06, il termine «Recto» è inserito tra il titolo «Transito unionale/transito comune» e il primo riquadro. 55) All'allegato 61-03, il primo paragrafo e la frase introduttiva del secondo paragrafo sono sostituiti dal testo seguente: «Ai fini dell'articolo 252, il peso netto di ciascuna partita di banane fresche è determinato dal pesatore autorizzato in qualsiasi luogo di scarico conformemente alla procedura di cui in appresso. Ai fini del presente allegato e dell'articolo 252, si intende per:». 56) All'allegato 62-02, la prima pagina dell'originale e della copia del formulario «INF 3 — Bollettino di informazione sulle merci in reintroduzione» è sostituita dal formulario di cui all'allegato IV.
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