Art. 2

Art. 2

In vigore dal 8 giu 2017
1.   La deroga si applica ai prodotti esportati da Capo Verde e dichiarati per l'immissione in libera pratica nell'Unione nel periodo compreso tra il 10 giugno 2017 e il a) 10 giugno 2018 oppure, b) se l'accordo di partenariato economico tra l'Unione e l'Africa occidentale, siglato il 30 giugno 2014 («APE»), entra in vigore entro il 10 giugno 2018, il giorno immediatamente precedente la data di entrata in vigore dell'accordo. 2.   La deroga si applica ai prodotti nei limiti del quantitativo annuo di cui all'allegato. 3.   L'applicazione della deroga è subordinata al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 43 del regolamento delegato (UE) 2015/2446.
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