Art. 2
Misure transitorie
In vigore dal 8 giu 2017
Misure transitorie
1. Le scorte esistenti degli additivi elencati nell'allegato I possono continuare a essere immesse sul mercato e usate fino al 19 luglio 2018.
2. Le premiscele prodotte con gli additivi di cui al paragrafo 1 possono continuare a essere immesse sul mercato e usate fino al 19 ottobre 2018.
3. I mangimi composti e le materie prime per mangimi prodotti con gli additivi per mangimi di cui al paragrafo 1 o con le premiscele di cui al paragrafo 2 possono continuare a essere immessi sul mercato e usati fino al 19 luglio 2019.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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