Art. 1 · Punti di contatto

Art. 1

Punti di contatto

In vigore dal 7 giu 2017
Punti di contatto 1.   Le autorità competenti designano punti di contatto per le comunicazioni ai sensi del presente regolamento e pubblicano le informazioni ad essi relative sui loro siti web. 2.   Le autorità competenti trasmettono le informazioni relative ai loro punti di contatto all'ESMA. L'ESMA aggiorna l'elenco dei punti di contatto ad uso delle autorità competenti e lo pubblica sul proprio sito web.
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