Art. 9 · Obbligo di notifica alle autorità competenti

Art. 9

Obbligo di notifica alle autorità competenti

In vigore dal 7 giu 2017
Obbligo di notifica alle autorità competenti 1.   Se, ai sensi dell'articolo 80, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE, l'autorità competente di un mercato regolamentato si rivolge direttamente alle imprese di investimento che sono membri o partecipanti remoti di un mercato regolamentato, essa informa l'autorità competente dello Stato membro d'origine del membro o partecipante remoto, in forma cartacea o per via elettronica, utilizzando il modulo di cui all'allegato IV del presente regolamento, subito dopo aver contattato il membro o partecipante remoto, a meno che l'autorità dello Stato membro d'origine del membro o partecipante remoto non abbia già accettato per iscritto di essere informata mediante altri mezzi di comunicazione. 2.   Se la ragione per la quale si rivolge al membro o partecipante remoto del mercato regolamentato riveste carattere di urgenza, l'autorità competente del mercato regolamentato può, per giustificati motivi, procedere alla notifica verbalmente, purché la richiesta sia successivamente confermata per iscritto entro un lasso di tempo ragionevole, a meno che l'autorità interpellata disponga altrimenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2017:980:oj#art-9