Art. 6
Procedura per la richiesta di acquisire dichiarazioni di persone
In vigore dal 7 giu 2017
Procedura per la richiesta di acquisire dichiarazioni di persone
1. Se l'autorità richiedente include nella sua richiesta l'acquisizione di una dichiarazione di una qualsiasi persona, l'autorità interpellata e l'autorità richiedente, fatte salve le limitazioni giuridiche o i vincoli esistenti e le eventuali differenze negli obblighi procedurali, valutano e tengono conto di quanto segue:
a)
i diritti della persona o delle persone da cui si devono acquisire le dichiarazioni;
b)
il ruolo del personale dell'autorità interpellata e dell'autorità richiedente al momento dell'acquisizione della dichiarazione;
c)
se la persona da cui acquisire la dichiarazione ha diritto ad essere assistita da un rappresentante legale e, in tal caso, la portata dell'assistenza di quest'ultimo durante l'acquisizione della dichiarazione, anche in relazione a qualsiasi registrazione o relazione riguardante la dichiarazione;
d)
se la dichiarazione deve essere resa su base volontaria o coercitiva, laddove sussista tale distinzione;
e)
se, in base alle informazioni disponibili al momento della richiesta, la persona da cui acquisire la dichiarazione è un testimone o oggetto di indagine;
f)
se, in base alle informazioni disponibili al momento della richiesta, la dichiarazione potrebbe essere o è destinata a essere usata in un procedimento penale;
g)
l'ammissibilità della dichiarazione nella giurisdizione dell'autorità richiedente;
h)
la registrazione della dichiarazione e le procedure applicabili, specificando se si tratti di un resoconto scritto in extenso o sintetico oppure di registrazione sonora o audiovisiva;
i)
le procedure relative alla certificazione o alla conferma della dichiarazione da parte delle persone che rendono la dichiarazione, anche se ciò avviene dopo che la dichiarazione è acquisita.
2. L'autorità interpellata e l'autorità richiedente si dotano di disposizioni che consentano al proprio personale di agire in modo efficace, in particolare di disposizioni che permettano al personale di concordare eventuali informazioni aggiuntive che potrebbero risultare necessarie, tra cui:
a)
la pianificazione delle date;
b)
l'elenco delle domande da porre alla persona dalla quale acquisire la dichiarazione e la revisione dello stesso;
c)
le modalità di viaggio, in particolare garantendo che l'autorità interpellata e l'autorità richiedente possano riunirsi per discutere della questione prima dell'acquisizione della dichiarazione;
d)
il regime di traduzione.
Storico versioni
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