Art. 4
Risposta a una richiesta di collaborazione o di scambio di informazioni
In vigore dal 7 giu 2017
Risposta a una richiesta di collaborazione o di scambio di informazioni
1. L'autorità interpellata risponde a una richiesta di collaborazione o di scambio di informazioni in forma cartacea o per via elettronica utilizzando il modulo di cui all'allegato III. Salvo diverse disposizioni dell'autorità richiedente, la risposta è trasmessa al punto di contatto dell'autorità richiedente.
2. L'autorità interpellata dà esecuzione alle richieste di collaborazione o di scambio di informazioni in modo da garantire che si proceda alle necessarie misure regolamentari senza indebito ritardo, tenuto conto della complessità della richiesta e della necessità di coinvolgere terzi o un'altra autorità.
Storico versioni
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