Art. 1 · Formato e uso dei moduli standard, dei modelli e delle procedure per le modalità di collaborazione

Art. 1

Formato e uso dei moduli standard, dei modelli e delle procedure per le modalità di collaborazione

In vigore dal 6 giu 2017
Formato e uso dei moduli standard, dei modelli e delle procedure per le modalità di collaborazione 1.   Le autorità competenti dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante della sede di negoziazione le cui operazioni hanno acquisito un'importanza sostanziale ai sensi dell'articolo 79, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE stabiliscono adeguate modalità di collaborazione mediante la conclusione di un accordo di collaborazione il cui modello figura all'allegato I. 2.   Le autorità competenti dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante possono adattare o completare l'accordo di collaborazione standard di cui all'allegato I al fine di assicurare che le sue disposizioni siano adeguate alle circostanze specifiche che hanno dato origine alla necessità di cooperazione. 3.   Le autorità competenti dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante trasmettono le richieste di collaborazione nel formato previsto all'allegato II e rispondono a tali richieste nel formato di cui all'allegato III.
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