Art. 1

Art. 1

In vigore dal 6 giu 2017
I periodi transitori di quindici mesi di cui all'articolo 497, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 e di cui all'articolo 89, paragrafo 5 bis, secondo comma, del regolamento (UE) n. 648/2012, prorogati da ultimo a norma dell' del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2227, sono prorogati di ulteriori sei mesi fino al 15 dicembre 2017.
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