Art. 5 · Prescrizioni specifiche relative alle dichiarazione nutrizionale

Art. 5

Prescrizioni specifiche relative alle dichiarazione nutrizionale

In vigore dal 2 giu 2017
Prescrizioni specifiche relative alle dichiarazione nutrizionale 1.   Oltre alle informazioni di cui all'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1169/2011, la dichiarazione nutrizionale obbligatoria per i sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso indica la quantità di ogni sostanza minerale e di ogni vitamina elencate nell'allegato I del presente regolamento e contenute nel prodotto. La dichiarazione nutrizionale obbligatoria per i sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera comprende inoltre la quantità di colina presente e, se aggiunte, di fibre alimentari. 2.   Oltre alle informazioni di cui all'articolo 30, paragrafo 2, lettere da a) a e), del regolamento (UE) n. 1169/2011, il contenuto della dichiarazione nutrizionale obbligatoria per i sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso può essere integrato dai seguenti elementi: a) le quantità di grassi e di carboidrati; b) le quantità di qualsiasi sostanza elencata nell'allegato del regolamento (UE) n. 609/2013, se tale indicazione non è prevista dal paragrafo 1 del presente articolo; c) la quantità di qualsiasi sostanza aggiunta al prodotto in conformità all', paragrafo 3. 3.   In deroga all'articolo 30, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011, le informazioni contenute nella dichiarazione nutrizionale obbligatoria per i sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso non sono ripetute nell'etichettatura. 4.   La dichiarazione nutrizionale è obbligatoria per tutti i sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso, indipendentemente dalle dimensioni della faccia più grande dell'imballaggio o del contenitore. 5.   Tutte le sostanze nutritive indicate nella dichiarazione nutrizionale per i sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso sono conformi alle prescrizioni di cui agli articoli da 31 a 35 del regolamento (UE) n. 1169/2011. 6.   In deroga all'articolo 31, paragrafo 3, all'articolo 32, paragrafo 2, e all'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1169/2011, il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive dei sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso sono espressi per l'intera razione alimentare giornaliera nonché per porzione e/o per unità di consumo dell'alimento pronto per l'uso dopo una preparazione conforme alle indicazioni del fabbricante. Se opportuno, tali informazioni possono anche essere espresse per 100 g o 100 ml dell'alimento come venduto. 7.   In deroga all'articolo 32, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 1169/2011, il valore energetico e la quantità di sostanze nutritive dei sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso non sono espresse come percentuale delle assunzioni di riferimento indicate nell'allegato XIII di tale regolamento. 8.   Le indicazioni comprese nella dichiarazione nutrizionale per i sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso non elencate nell'allegato XV del regolamento (UE) n. 1169/2011 sono inserite dopo la voce più pertinente di tale allegato alla quale appartengono o di cui sono componenti. Le indicazioni non elencate nell'allegato XV del regolamento (UE) n. 1169/2011 che non appartengono a una voce di tale allegato o della quale non sono componenti sono inserite nella dichiarazione nutrizionale dopo l'ultima voce di tale allegato. L'indicazione della quantità di sodio figura insieme agli altri minerali e può essere ripetuta accanto all'indicazione del tenore di sale come segue: «Sale: X g (di cui sodio: Y mg)». 9.   La dicitura «dieta a bassissimo contenuto calorico» può essere utilizzata per i sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso, purché il valore energetico del prodotto sia inferiore a 3 360 kJ/giorno (800 kcal/giorno). 10.   La dicitura «dieta a basso contenuto calorico» può essere utilizzata per i sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso, purché il valore energetico del prodotto sia compreso tra 3 360 kJ/giorno (800 kcal/giorno) e 5 040 kJ/giorno (1 200 kcal/giorno).
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