Art. 2
Definizioni
In vigore dal 2 giu 2017
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
1)
«valori di CO2 NEDC»
:
le emissioni di CO2 determinate conformemente all’allegato I e riportate nei certificati di conformità;
2)
«valori di CO2 NEDC misurati»
:
le emissioni di CO2 (fasi e ciclo misto) determinate in conformità all’allegato XII del regolamento (CE) n. 692/2008 mediante prove fisiche sul veicolo;
3)
«valori di CO2 WLTP»
:
le emissioni di CO2 (ciclo misto) determinate secondo la procedura di prova di cui all’allegato XXI del regolamento (UE) 2017/;
4)
«famiglia di interpolazione WLTP»
:
la famiglia di interpolazione secondo la definizione di cui all’allegato XXI, punto 5.6, del regolamento (UE) 2017/;
5)
«strumento di correlazione»
:
il modello di simulazione di cui all’allegato I, sezione 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2017:1153:oj#art-2