Art. 5 · Applicazione dell’articolo 12 del regolamento (UE) n. 510/2011 – innovazioni ecocompatibili

Art. 5

Applicazione dell’articolo 12 del regolamento (UE) n. 510/2011 – innovazioni ecocompatibili

In vigore dal 2 giu 2017
Applicazione dell’articolo 12 del regolamento (UE) n. 510/2011 – innovazioni ecocompatibili 1.   A decorrere dal 1o gennaio 2021, solo i risparmi di CO2 derivanti da innovazioni ecocompatibili, ai sensi dell’articolo 12 del regolamento (UE) n. 510/2011, che non sono coperti dalla procedura di prova di cui all’allegato XXI del regolamento (UE) 2017/1151, sono presi in considerazione ai fini del calcolo delle emissioni specifiche medie di un costruttore. 2.   Il risparmio totale di CO2 realizzato dal costruttore mediante innovazioni ecocompatibili (EI) negli anni civili 2021, 2022 e 2023 è rettificato come segue: a)   nel 2021: ; b)   nel 2022: ; c)   nel 2023: . Dove: sono i risparmi derivanti da innovazioni ecocompatibili nell’anno di riferimento da prendere in considerazione per il calcolo delle emissioni specifiche medie; sono i risparmi derivanti da innovazioni ecocompatibili nell’anno di riferimento determinati in relazione alla procedura WLTP e riportati nel certificato di conformità. A decorrere dall’anno civile 2024 i risparmi derivanti da innovazioni ecocompatibili sono presi in considerazione per il calcolo delle emissioni specifiche medie senza rettifiche.
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