Art. 2
In vigore dal 1 giu 2017
1. Se alle autorità doganali risulta che il prezzo indicato su una fattura relativa all'impegno in conformità all', paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013, all', paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/367, all', paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 e all', paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/366, emessa da una delle società il cui impegno è stato inizialmente accettato con la decisione di esecuzione 2013/707/UE, non corrisponde al prezzo pagato e che quindi tali società possono aver violato l'impegno, le autorità doganali possono, se necessario ai fini dei procedimenti nazionali, chiedere che la Commissione presenti loro una copia dell'impegno e altre informazioni perché possano verificare il prezzo minimo all'importazione applicabile il giorno di emissione della fattura relativa all'impegno.
2. Se tale verifica rivela che il prezzo pagato è inferiore al prezzo medio all'importazione, saranno riscossi i dazi dovuti di conseguenza a norma dell'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2016/1036 e dell'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2016/1037.
Se tale verifica rivela che nella fattura commerciale non sono stati inclusi sconti e sgravi, saranno riscossi i dazi dovuti di conseguenza a norma dell', paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013, dell', paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/367, dell', paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 e dell', paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/366.
3. Le informazioni di cui al paragrafo 1 possono essere utilizzate ai fini della riscossione dei dazi dovuti a norma dell', paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013, dell', paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/367, dell', paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 e dell', paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/366. In tale contesto le autorità doganali degli Stati membri possono fornire dette informazioni al debitore di tali dazi al solo scopo di salvaguardare i suoi diritti di difesa. Tali informazioni non possono in alcun caso essere comunicate a terzi.
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