Art. 9 · Conformità in servizio

Art. 9

Conformità in servizio

In vigore dal 1 giu 2017
Conformità in servizio 1.   Le misure volte ad assicurare la conformità in servizio dei veicoli omologati a norma del presente regolamento sono adottate conformemente all’allegato X della direttiva 2007/46/CE e all’allegato II del presente regolamento. 2.   Le misure volte ad assicurare la conformità in servizio sono atte a confermare la funzionalità dei dispositivi di controllo dell’inquinamento durante la normale vita utile dei veicoli in condizioni normali di utilizzo, come specificato nell’allegato II del presente regolamento. 3.   I controlli della conformità in servizio sono effettuati per un periodo fino a 5 anni o un chilometraggio fino a 100 000 km, a seconda della condizione che si verifica per prima. 4.   Il costruttore non è tenuto a effettuare una verifica della conformità in servizio se il numero di veicoli venduti non permette di ottenere campioni sufficienti per le prove. Pertanto, la verifica non è necessaria se le vendite del veicolo in tutta l’Unione non superano i 5 000 esemplari all’anno. Tuttavia, il costruttore di tali veicoli prodotti in piccola serie fornisce all’autorità di omologazione una relazione sugli eventuali guasti dell’OBD e sulle eventuali richieste di riparazione in garanzia connesse alle emissioni come stabilito al punto 9.2.3 del regolamento UNECE n. 83. L’autorità di omologazione può inoltre esigere che tali tipi di veicolo siano sottoposti a prova conformemente all’appendice 3 del regolamento UNECE n. 83. 5.   Per i veicoli omologati a norma del presente regolamento, qualora l’autorità di omologazione ritenga insoddisfacenti i risultati delle prove in base ai criteri di cui all’appendice 4 del regolamento UNECE n. 83, gli interventi finalizzati al ripristino della conformità di cui all’articolo 30, paragrafo 1, e all’allegato X della direttiva 2007/46/CE sono estesi ai veicoli in servizio appartenenti allo stesso tipo che potrebbero presumibilmente presentare gli stessi difetti, in applicazione dell’appendice 3, punto 6, del regolamento UNECE n. 83. Il programma degli interventi di ripristino presentato dal costruttore conformemente all’appendice 3, punto 6.1, del regolamento UNECE n. 83 è soggetto all’approvazione dell’autorità di omologazione. Il costruttore è responsabile dell’esecuzione del programma di interventi di ripristino approvato. Entro 30 giorni l’autorità di omologazione notifica la sua decisione a tutti gli Stati membri. Gli Stati membri possono chiedere che lo stesso programma di interventi di ripristino sia applicato a tutti i veicoli dello stesso tipo immatricolati nel loro territorio. 6.   Qualora un’autorità di omologazione stabilisca che un tipo di veicolo non è conforme alle prescrizioni applicabili dell’appendice 3 del regolamento UNECE n. 83, essa notifica senza indugio le sue conclusioni allo Stato membro che ha rilasciato l’omologazione originale in applicazione delle prescrizioni di cui all’articolo 30, paragrafo 3, della direttiva 2007/46/CE. In seguito a tale notifica e fatto salvo l’articolo 30, paragrafo 6, della direttiva 2007/46/CE, l’autorità di omologazione che ha concesso l’omologazione originale comunica al costruttore che un tipo di veicolo non rispetta tali prescrizioni e che ci si attende che il costruttore prenda determinati provvedimenti. Entro due mesi dalla data della notifica, il costruttore presenta all’autorità un piano di interventi per l’eliminazione dei difetti che corrisponda, per quanto riguarda i contenuti, alle prescrizioni di cui ai punti da 6.1 a 6.8 dell’appendice 3 del regolamento UNECE n. 83. Successivamente l’autorità competente che ha concesso l’omologazione originale consulta entro due mesi il costruttore al fine di raggiungere un accordo sul piano e sulla sua attuazione. Qualora l’autorità di omologazione che ha concesso l’omologazione originale constati che non è possibile raggiungere un accordo, si avvia la procedura di cui all’articolo 30, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2007/46/CE.
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