Art. 8 · Conformità della produzione

Art. 8

Conformità della produzione

In vigore dal 1 giu 2017
Conformità della produzione 1.   Le misure intese a garantire la conformità della produzione sono adottate conformemente alle disposizioni contenute nell’ della direttiva 2007/46/CE. Si applicano inoltre le disposizioni di cui all’allegato I, punto 4, del presente regolamento, unitamente al metodo statistico pertinente di cui alle appendici 1 e 2 del medesimo allegato. 2.   La conformità della produzione è verificata in base alla descrizione contenuta nella scheda di omologazione che figura nell’allegato I, appendice 4, del presente regolamento.
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