Art. 3
Prescrizioni relative all’omologazione
In vigore dal 1 giu 2017
Prescrizioni relative all’omologazione
1. Per ottenere l’omologazione CE riguardo alle emissioni e alle informazioni sulla riparazione e la riparazione del veicolo, il costruttore dimostra che i veicoli sono conformi alle prescrizioni del presente regolamento quando sottoposti a prova conformemente alle procedure di cui agli allegati da IIIA a VIII, XI, XIV, XVI, XX e XXI. Il costruttore garantisce altresì che i carburanti di riferimento sono conformi alle specifiche di cui all’allegato IX.
2. I veicoli sono soggetti alle prove indicate nella figura I.2.4 dell’allegato I.
3. In alternativa alle prescrizioni di cui agli allegati II, da V a VIII, XI, XVI e XXI, i piccoli costruttori possono chiedere il rilascio dell’omologazione CE per un tipo di veicolo omologato da un’autorità di un paese terzo sulla base degli atti legislativi indicati al punto 2.1 dell’allegato I.
Le prove relative alle emissioni nell’ambito dei controlli tecnici di cui all’allegato IV, le prove relative al consumo di carburante e alle emissioni di CO2 di cui all’allegato XXI e le prescrizioni riguardanti l’accesso alle informazioni OBD e sulla riparazione e la manutenzione del veicolo di cui all’allegato XIV saranno ancora necessarie per ottenere l’omologazione CE riguardo alle emissioni e alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo a norma del presente paragrafo.
Le autorità di omologazione notificano alla Commissione i dettagli di ciascuna omologazione concessa in base a questo paragrafo.
4. Prescrizioni specifiche concernenti le aperture di entrata dei serbatoi del carburante e la sicurezza del sistema elettronico sono riportate ai punti 2.2 e 2.3 dell’allegato I.
5. Il costruttore adotta misure tecniche per garantire che le emissioni allo scarico e le emissioni per evaporazione risultino effettivamente limitate, conformemente al presente regolamento, per tutta la normale durata di vita del veicolo in condizioni normali di utilizzo.
Tali misure riguardano anche la sicurezza dei tubi flessibili utilizzati per i sistemi di controllo delle emissioni e dei relativi raccordi e collegamenti, che devono essere costruiti in modo conforme al progetto originario.
6. Il costruttore assicura la conformità dei risultati delle prove relative alle emissioni al valore limite applicabile nelle condizioni di prova precisate nel presente regolamento.
7. Per la prova di tipo 1 di cui all’allegato XXI, nel caso dei veicoli alimentati a GPL o a GN/biometano sottoposti alla prova di tipo 1 vanno rilevate le variazioni nella composizione del GPL o del GN/biometano, come descritto nell’allegato XII. I veicoli alimentabili sia a benzina che a GPL o a GN/biometano sono sottoposti a prova per entrambi i carburanti; nella prova con alimentazione a GPL o a GN/biometano vengono rilevate le variazioni nella composizione del GPL o del GN/biometano, come descritto nell’allegato XII.
In deroga a quanto prescritto al comma precedente, i veicoli alimentabili sia a benzina che con un carburante gassoso, ma sui quali il sistema a benzina è installato solo a fini di emergenza o per l’avviamento e il serbatoio della benzina non può contenere più di 15 litri di benzina, sono considerati, per la prova di tipo 1, veicoli che funzionano solo con carburante gassoso.
8. Per la prova di tipo 2 di cui all’allegato IV, appendice 1, al regime normale di minimo del motore, il tenore massimo di monossido di carbonio ammesso nei gas di scarico è quello indicato dal costruttore del veicolo. In ogni caso, il tenore massimo di monossido di carbonio non deve superare lo 0,3 % vol.
Quando il motore è in funzione al minimo accelerato, il tenore in volume di monossido di carbonio nei gas di scarico non deve superare lo 0,2 %, con il motore ad almeno 2 000 min-1 e lambda 1 ± 0,03 o al valore indicato dal costruttore.
9. Il costruttore si assicura che per la prova di tipo 3 di cui all’allegato V, il sistema di ventilazione del motore non permetta l’emissione di gas del basamento nell’atmosfera.
10. La prova di tipo 6 per la misurazione delle emissioni a bassa temperatura di cui all’allegato VIII non si applica ai veicoli diesel.
All’atto della richiesta di omologazione, tuttavia, i costruttori forniscono all’autorità di omologazione informazioni comprovanti che il dispositivo di post-trattamento degli NOx raggiunge una temperatura sufficientemente alta da funzionare in modo efficiente entro i 400 successivi a un avviamento a freddo a –7 °C, come descritto nella prova di tipo 6.
Inoltre, il costruttore fornisce all’autorità di omologazione informazioni sulla strategia di funzionamento del sistema di ricircolo dei gas di scarico (EGR), compreso il funzionamento a bassa temperatura.
Tali informazioni comprendono anche una descrizione degli eventuali effetti sulle emissioni.
L’autorità di omologazione non rilascia l’omologazione se le informazioni fornite non sono sufficienti a dimostrare che il sistema di post-trattamento raggiunge effettivamente, entro il termine indicato, una temperatura sufficiente ad assicurarne un funzionamento efficiente.
Su richiesta della Commissione, l’autorità di omologazione fornisce informazioni circa l’efficienza dei dispositivi di post-trattamento degli NOx e del sistema EGR alle basse temperature.
11. Il costruttore garantisce che, per l’intera durata di vita utile di un veicolo omologato a norma del regolamento (CE) n. 715/2007, le emissioni rilasciate durante una prova RDE effettuata in conformità alle prescrizioni di cui all’allegato IIIA non supereranno i valori prescritti in tale allegato.
L’omologazione a norma del regolamento (CE) n. 715/2007 può essere rilasciata solo se il veicolo rientra in una famiglia di prove PEMS convalidate conformemente all’appendice 7 dell’allegato IIIA.
Storico versioni
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