Art. 14
Rispetto degli obblighi concernenti l’accesso alle informazioni OBD e sulla riparazione e la manutenzione del veicolo
In vigore dal 1 giu 2017
Rispetto degli obblighi concernenti l’accesso alle informazioni OBD e sulla riparazione e la manutenzione del veicolo
1. Un’autorità di omologazione può in qualsiasi momento, di propria iniziativa oppure sulla base di un reclamo o di una valutazione effettuata da un servizio tecnico, verificare l’ottemperanza di un costruttore alle disposizioni del regolamento (CE) n. 715/2007 e del presente regolamento, nonché al contenuto del certificato riguardante l’accesso alle informazioni OBD e sulla riparazione e la manutenzione del veicolo.
2. Se un’autorità di omologazione rileva che un costruttore non ha ottemperato agli obblighi in materia di accesso alle informazioni OBD e sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, l’autorità di omologazione che ha rilasciato l’omologazione è tenuta a prendere i provvedimenti opportuni per porre rimedio alla situazione.
3. I provvedimenti di cui al paragrafo 2 possono comprendere la revoca o la sospensione dell’omologazione, l’irrogazione di sanzioni o altre misure adottate conformemente all’ del regolamento (CE) n. 715/2007.
4. L’autorità di omologazione procede a una verifica per accertare l’ottemperanza, da parte del costruttore, agli obblighi riguardanti l’accesso alle informazioni OBD e sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, se un operatore indipendente o un’associazione di categoria che rappresenta operatori indipendenti presenta un reclamo all’autorità di omologazione.
5. Nell’effettuare la verifica, l’autorità di omologazione può chiedere al servizio tecnico o a un altro esperto indipendente una perizia che accerti il rispetto di tali obblighi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2017:1151:oj#art-14