Art. 14 · Rispetto degli obblighi concernenti l’accesso alle informazioni OBD e sulla riparazione e la manutenzione del veicolo

Art. 14

Rispetto degli obblighi concernenti l’accesso alle informazioni OBD e sulla riparazione e la manutenzione del veicolo

In vigore dal 1 giu 2017
Rispetto degli obblighi concernenti l’accesso alle informazioni OBD e sulla riparazione e la manutenzione del veicolo 1.   Un’autorità di omologazione può in qualsiasi momento, di propria iniziativa oppure sulla base di un reclamo o di una valutazione effettuata da un servizio tecnico, verificare l’ottemperanza di un costruttore alle disposizioni del regolamento (CE) n. 715/2007 e del presente regolamento, nonché al contenuto del certificato riguardante l’accesso alle informazioni OBD e sulla riparazione e la manutenzione del veicolo. 2.   Se un’autorità di omologazione rileva che un costruttore non ha ottemperato agli obblighi in materia di accesso alle informazioni OBD e sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, l’autorità di omologazione che ha rilasciato l’omologazione è tenuta a prendere i provvedimenti opportuni per porre rimedio alla situazione. 3.   I provvedimenti di cui al paragrafo 2 possono comprendere la revoca o la sospensione dell’omologazione, l’irrogazione di sanzioni o altre misure adottate conformemente all’ del regolamento (CE) n. 715/2007. 4.   L’autorità di omologazione procede a una verifica per accertare l’ottemperanza, da parte del costruttore, agli obblighi riguardanti l’accesso alle informazioni OBD e sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, se un operatore indipendente o un’associazione di categoria che rappresenta operatori indipendenti presenta un reclamo all’autorità di omologazione. 5.   Nell’effettuare la verifica, l’autorità di omologazione può chiedere al servizio tecnico o a un altro esperto indipendente una perizia che accerti il rispetto di tali obblighi.
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