Art. 12 · Disposizioni amministrative relative all’omologazione CE del dispositivo di ricambio di controllo dell’inquinamento come entità tecnica indipendente

Art. 12

Disposizioni amministrative relative all’omologazione CE del dispositivo di ricambio di controllo dell’inquinamento come entità tecnica indipendente

In vigore dal 1 giu 2017
Disposizioni amministrative relative all’omologazione CE del dispositivo di ricambio di controllo dell’inquinamento come entità tecnica indipendente 1.   Se tutte le prescrizioni pertinenti sono soddisfatte, l’autorità di omologazione rilascia l’omologazione CE dei dispositivi di ricambio di controllo dell’inquinamento come entità tecniche indipendenti e assegna un numero di omologazione conformemente al sistema di numerazione indicato nell’allegato VII della direttiva 2007/46/CE. L’autorità di omologazione non può assegnare lo stesso numero a un altro tipo di dispositivo di ricambio di controllo dell’inquinamento. Lo stesso numero di omologazione può essere invece utilizzato per lo stesso dispositivo di ricambio di controllo dell’inquinamento utilizzato in vari tipi di veicoli diversi. 2.   Ai fini del paragrafo 1, l’autorità di omologazione rilascia una scheda di omologazione CE conforme al modello di cui all’appendice 2 dell’allegato XIII. 3.   Se chi richiede l’omologazione è in grado di dimostrare all’autorità di omologazione o al servizio tecnico che il dispositivo di ricambio di controllo dell’inquinamento appartiene a un tipo indicato nell’allegato I, appendice 4, addendum, punto 2.3, il rilascio dell’omologazione non dipende dalla verifica della conformità alle prescrizioni di cui al punto 4 dell’allegato XIII.
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