Art. 10 · Dispositivi di controllo dell’inquinamento

Art. 10

Dispositivi di controllo dell’inquinamento

In vigore dal 1 giu 2017
Dispositivi di controllo dell’inquinamento 1.   Il costruttore garantisce che i dispositivi di ricambio di controllo dell’inquinamento destinati a essere montati su veicoli con omologazione CE che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 715/2007 abbiano ottenuto l’omologazione CE come entità tecniche indipendenti ai sensi dell’, paragrafo 2, della direttiva 2007/46/CE, conformemente agli e all’allegato XIII del presente regolamento. I convertitori catalitici e i filtri antiparticolato sono considerati dispositivi di controllo dell’inquinamento agli effetti del presente regolamento. La conformità ai requisiti applicabili è confermata se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) sono rispettate le prescrizioni di cui all’; b) i dispositivi di ricambio di controllo dell’inquinamento sono stati approvati conformemente al regolamento UNECE n. 103 (8). Nel caso di cui al terzo comma, si applica inoltre l’. 2.   Non occorre che i dispositivi di ricambio originali di controllo dell’inquinamento che rientrano nel tipo indicato nell’allegato I, appendice 4, addendum, punto 2.3, e sono destinati a essere montati su un veicolo cui fa riferimento il documento di omologazione pertinente, siano conformi all’allegato XIII, purché soddisfino le prescrizioni dei punti 2.1 e 2.2 di tale allegato. 3.   Il costruttore garantisce che il dispositivo originale di controllo dell’inquinamento sia provvisto delle marcature di identificazione. 4.   Le marcature di identificazione di cui al paragrafo 3 comprendono: a) la denominazione commerciale o il marchio del costruttore del veicolo o del motore; b) la marca e il numero identificativo del dispositivo originale di controllo dell’inquinamento riportato nelle informazioni di cui all’allegato I, appendice 3, punto 3.2.12.2.
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