Art. 3 · Accordi e impegni giuridicamente vincolanti tra i soggetti del gruppo in materia di linea di credito o di liquidità non utilizzata

Art. 3

Accordi e impegni giuridicamente vincolanti tra i soggetti del gruppo in materia di linea di credito o di liquidità non utilizzata

In vigore dal 31 mag 2017
Accordi e impegni giuridicamente vincolanti tra i soggetti del gruppo in materia di linea di credito o di liquidità non utilizzata 1.   Gli accordi e impegni giuridicamente vincolanti di cui all'articolo 29, paragrafo 2, lettera b), e all'articolo 34, paragrafo 2, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61 soddisfano le seguenti condizioni: a) la linea di credito o di liquidità è una linea irrevocabile che è legalmente e praticamente disponibile in qualsiasi momento, per la sua intera durata, anche in periodi di stress, su base transfrontaliera. Essa riguarda specificamente l'applicazione del tasso preferenziale di deflusso o di afflusso di cui agli articoli 29 e 34 del regolamento delegato (UE) 2015/61 ed è disponibile su richiesta. A tal fine gli enti creditizi hanno effettuato un'analisi giuridica sufficientemente approfondita sostenuta da un parere giuridico scritto e motivato, approvato dai rispettivi organi di amministrazione, che conferma la validità giuridica e l'applicabilità dell'accordo o impegno in materia di linea di credito o di liquidità in tutte le giurisdizioni pertinenti; b) la valuta di denominazione della linea irrevocabile di credito o di liquidità è coerente con la ripartizione per valuta dei deflussi netti di liquidità del ricevente che non sono collegati alla linea stessa; c) l'importo e il costo della linea irrevocabile di credito o di liquidità sono chiaramente specificati nel pertinente contratto; d) gli accordi e gli impegni non contengono alcuna clausola che consenta al fornitore di liquidità: i) di imporre condizioni che debbano essere soddisfatte prima della fornitura della liquidità; ii) di recedere dall'obbligo di rispettare tali accordi e impegni; iii) di modificare i termini degli accordi e impegni senza previa approvazione da parte delle pertinenti autorità competenti; e) la linea di credito o di liquidità ha in ogni momento una durata residua di oltre sei mesi. Se non ha una data di scadenza, la linea di credito o di liquidità prevede per l'annullamento un preavviso minimo di sei mesi. 2.   L'analisi giuridica di cui al paragrafo 1, lettera a), è aggiornata regolarmente per tener conto di eventuali modifiche nella legislazione di tutte le pertinenti giurisdizioni. Le autorità competenti sono informate dell'esito di tali analisi giuridiche. 3.   L'importo della linea di credito o di liquidità di cui al paragrafo 1, lettera c), non è rivisto senza il previo consenso delle pertinenti autorità competenti. 4.   Se la durata residua di cui al paragrafo 1, lettera e), scende al di sotto di sei mesi o in caso di preavviso di annullamento della linea di credito o di liquidità, gli enti creditizi informano immediatamente le pertinenti autorità competenti. Le autorità stabiliscono se continuino ad applicarsi i tassi preferenziali di deflusso o di afflusso in conformità della procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013.
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