Art. 2
Basso profilo di rischio di liquidità del fornitore di liquidità e del ricevente
In vigore dal 31 mag 2017
Basso profilo di rischio di liquidità del fornitore di liquidità e del ricevente
1. Il basso profilo di rischio di liquidità di cui all'articolo 29, paragrafo 2, lettera a), e all'articolo 34, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61 soddisfa le seguenti condizioni:
a)
il fornitore di liquidità e il ricevente hanno rispettato il livello richiesto del coefficiente di copertura della liquidità quale definito agli del regolamento delegato (UE) 2015/61 ed eventuali misure o requisiti di vigilanza in materia di liquidità a norma del titolo VII, capo 2, sezioni III e IV, della direttiva 2013/36/UE su base continuativa e per almeno dodici mesi prima del rilascio dell'autorizzazione ad applicare il tasso preferenziale di deflusso o di afflusso per le linee di credito o di liquidità non utilizzate a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, e dell'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61;
b)
le posizioni di liquidità del fornitore di liquidità e del ricevente presentano un basso livello di rischio secondo il più recente processo di revisione e valutazione prudenziale condotto a norma del titolo VII, capo 2, sezione III, della direttiva 2013/36/UE.
Per stabilire se sia soddisfatta la condizione di cui alla lettera a) del presente paragrafo, il livello richiesto del coefficiente di copertura della liquidità è calcolato sulla base del tasso preferenziale di deflusso o di afflusso di liquidità applicato durante il periodo di dodici mesi di cui alla suddetta lettera.
2. Nel caso in cui il fornitore di liquidità o il ricevente sia stato autorizzato dalle pertinenti autorità competenti a derogare alla condizione di cui all'articolo 29, paragrafo 1, lettera d), e all'articolo 34, paragrafo 1, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2015/61 e non soddisfi o preveda di non soddisfare il livello richiesto del coefficiente di copertura della liquidità di cui agli del suddetto regolamento delegato, o eventuali misure o requisiti di vigilanza in materia di liquidità a norma del titolo VII, capo 2, sezioni III e IV, della direttiva 2013/36/UE, ne fornisce immediatamente notifica alle pertinenti autorità competenti e acclude una descrizione degli effetti di tale inosservanza del coefficiente di copertura della liquidità o di eventuali misure o requisiti di vigilanza in materia di liquidità sul corrispondente tasso preferenziale di deflusso o di afflusso applicato alla sua controparte.
3. Nel caso in cui il fornitore di liquidità o il ricevente sia stato autorizzato dalle pertinenti autorità competenti a derogare alla condizione di cui all'articolo 29, paragrafo 1, lettera d), e all'articolo 34, paragrafo 1, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2015/61 e non soddisfi o preveda di non soddisfare il livello richiesto del coefficiente di copertura della liquidità di cui al suddetto regolamento delegato, la notifica di cui al paragrafo 2 è inclusa nella notifica immediata e nel piano di ripristino di cui all'articolo 414 del regolamento (UE) n. 575/2013.
4. Nei casi di cui ai paragrafi 2 e 3, le pertinenti autorità competenti stabiliscono se continuino ad applicarsi i tassi preferenziali di deflusso o di afflusso in conformità della procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013.
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