Art. 3
In vigore dal 24 mag 2017
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2017.
Le seguenti modifiche apportate all'allegato IV del regolamento (CE) n. 999/2001 dal presente regolamento si applicano tuttavia a decorrere dal 1o gennaio 2018:
a)
le modifiche apportate all'allegato IV, capitolo III, sezione A, del regolamento (CE) n. 999/2001 dall'allegato I, punto 2, lettera b), punto i), del presente regolamento; e
b)
le modifiche apportate all'allegato IV, capitolo V, sezioni A, B e C, del regolamento (CE) n. 999/2001 dall'allegato I, punto 2, lettera d), punto i), del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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