Art. 20 · Autorizzazione degli ispettori

Art. 20

Autorizzazione degli ispettori

In vigore dal 23 mag 2017
Autorizzazione degli ispettori 1.   L'autorità competente fornisce agli ispettori adeguati mezzi di identificazione. 2.   Gli ispettori sono autorizzati: a) ad accedere ai locali del fabbricante e ai laboratori di controllo della qualità che hanno effettuato controlli per il fabbricante a norma dell' e a ispezionare tali locali e laboratori; b) a prelevare campioni anche ai fini di un'analisi indipendente da parte di un laboratorio ufficiale di controllo dei medicinali o da parte di un laboratorio designato a tal fine dallo Stato membro, e c) ad esaminare tutti i documenti relativi all'oggetto dell'ispezione, fare copie delle registrazioni o dei documenti stampati, stampare le registrazioni elettroniche e fotografare i locali e le attrezzature del fabbricante.
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