Art. 20
Autorizzazione degli ispettori
In vigore dal 23 mag 2017
Autorizzazione degli ispettori
1. L'autorità competente fornisce agli ispettori adeguati mezzi di identificazione.
2. Gli ispettori sono autorizzati:
a)
ad accedere ai locali del fabbricante e ai laboratori di controllo della qualità che hanno effettuato controlli per il fabbricante a norma dell' e a ispezionare tali locali e laboratori;
b)
a prelevare campioni anche ai fini di un'analisi indipendente da parte di un laboratorio ufficiale di controllo dei medicinali o da parte di un laboratorio designato a tal fine dallo Stato membro, e
c)
ad esaminare tutti i documenti relativi all'oggetto dell'ispezione, fare copie delle registrazioni o dei documenti stampati, stampare le registrazioni elettroniche e fotografare i locali e le attrezzature del fabbricante.
Storico versioni
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