Art. 18 · Collaborazione e coordinamento delle ispezioni

Art. 18

Collaborazione e coordinamento delle ispezioni

In vigore dal 23 mag 2017
Collaborazione e coordinamento delle ispezioni Le autorità competenti collaborano tra di loro e con l'Agenzia in relazione alle ispezioni. Esse scambiano informazioni con l'Agenzia sia sulle ispezioni programmate sia su quelle svolte.
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