Art. 1 · Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

Art. 1

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

In vigore dal 18 mag 2017
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 Nella settima colonna «Disposizioni specifiche» della voce numero 174 sul diflubenzurone, nella parte A dell'allegato del regolamento (UE) n. 540/2011, il testo è sostituito dal seguente: «Possono essere autorizzati solo gli usi nelle colture non commestibili. Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni della relazione di esame sul diflubenzurone, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione modificata il 23 marzo 2017 dal comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi. Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione: — alle specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente, che devono essere confermate e corredate da adeguati dati analitici. Il materiale di prova utilizzato nei fascicoli sulla tossicità deve essere comparato e verificato a fronte delle specifiche del materiale tecnico, — alla protezione degli organismi acquatici, degli organismi terrestri e degli artropodi non bersaglio, api comprese, — alla potenziale esposizione involontaria al diflubenzurone di colture alimentari e foraggere derivante dall'impiego su colture non commestibili (ad esempio tramite dispersione aerea), — alla protezione dei lavoratori, dei residenti e degli astanti. Gli Stati membri provvedono affinché le colture trattate con diflubenzurone non entrino nella catena alimentare umana e animale. Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, adeguate misure di attenuazione dei rischi.»
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