Art. 8 · Divisione della domanda

Art. 8

Divisione della domanda

In vigore dal 18 mag 2017
Divisione della domanda 1.   Una dichiarazione di divisione della domanda a norma dell'articolo 44 del regolamento (CE) n. 207/2009 contiene: a) il numero di fascicolo della domanda; b) il nome e l'indirizzo del richiedente, conformemente all', paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento; c) l'elenco dei prodotti o dei servizi oggetto della domanda divisionale oppure, qualora si richieda la divisione in più domande divisionali, l'elenco dei prodotti o dei servizi oggetto di ciascuna domanda divisionale; d) l'elenco dei prodotti o dei servizi che devono rimanere nella domanda originaria. 2.   L'Ufficio predispone per ciascuna domanda divisionale un fascicolo separato, costituito da una copia completa del fascicolo della domanda originaria, compresa la dichiarazione di divisione e la relativa corrispondenza. L'Ufficio attribuisce un nuovo numero di domanda a ciascuna domanda divisionale. 3.   La pubblicazione di ciascuna domanda divisionale contiene le indicazioni e gli elementi di cui all'.
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