Art. 33 · Notifica all'Ufficio internazionale dei rifiuti provvisori d'ufficio

Art. 33

Notifica all'Ufficio internazionale dei rifiuti provvisori d'ufficio

In vigore dal 18 mag 2017
Notifica all'Ufficio internazionale dei rifiuti provvisori d'ufficio 1.   La notifica di un rifiuto provvisorio d'ufficio — integrale o parziale — di protezione della registrazione internazionale all'Ufficio internazionale a norma dell'articolo 154, paragrafi 2 e 5, del regolamento (CE) n. 207/2009, fatte salve le condizioni di cui all'articolo 154, paragrafi 3 e 4 di detto regolamento, contiene i seguenti elementi: a) il numero della registrazione internazionale; b) un riferimento alle disposizioni del regolamento (CE) n. 207/2009 pertinenti per il rifiuto provvisorio; c) l'indicazione che il rifiuto provvisorio di protezione sarà confermato da una decisione dell'Ufficio se il titolare della registrazione internazionale non porrà rimedio ai motivi che hanno generato il rifiuto sottoponendo le sue osservazioni all'Ufficio entro un termine di due mesi dalla data di emissione del rifiuto provvisorio da parte dell'Ufficio; d) qualora il rifiuto provvisorio si riferisca unicamente a una parte dei prodotti o dei servizi, l'indicazione di tali prodotti o di tali servizi. 2.   Per ciascuna notifica di rifiuto provvisorio d'ufficio all'Ufficio internazionale e a condizione che il termine di presentazione dell'opposizione sia scaduto e che nessun rifiuto provvisorio basato su un'opposizione sia stato notificato a norma dell'articolo 78, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2017/1430, l'Ufficio comunica all'Ufficio internazionale: a) qualora in seguito al procedimento avviato dinanzi all'Ufficio il rifiuto provvisorio sia stato ritirato, il fatto che il marchio è protetto nell'Unione; b) qualora una decisione di rifiuto di protezione del marchio sia divenuta definitiva, eventualmente in seguito a un ricorso a norma dell'articolo 58 del regolamento (CE) n. 207/2009 o dell'articolo 65 del medesimo regolamento, il fatto che la protezione del marchio è rifiutata nell'Unione; c) qualora il rifiuto di cui alla lettera b) riguardi solo una parte dei prodotti o dei servizi, i prodotti o i servizi per i quali il marchio è protetto nell'Unione.
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