Art. 30 · Domanda di estensione territoriale successiva alla registrazione internazionale

Art. 30

Domanda di estensione territoriale successiva alla registrazione internazionale

In vigore dal 18 mag 2017
Domanda di estensione territoriale successiva alla registrazione internazionale 1.   Una richiesta di estensione territoriale depositata presso l'Ufficio a norma dell'articolo 149, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009 soddisfa le seguenti condizioni: a) è depositata utilizzando uno dei moduli cui viene fatto riferimento all' del presente regolamento e contiene tutte le indicazioni e le informazioni richieste dal modulo utilizzato; b) indica il numero della registrazione internazionale alla quale si riferisce; c) l'elenco dei prodotti o dei servizi è contemplato nell'elenco di prodotti o servizi che figura nella registrazione internazionale; d) secondo le indicazioni fornite nel modulo internazionale, il richiedente ha il diritto di formulare una designazione successiva alla registrazione internazionale attraverso l'Ufficio, conformemente all', paragrafo 1, punto ii), e all'articolo 3 ter, paragrafo 2, del protocollo di Madrid. 2.   Qualora la domanda di estensione territoriale non soddisfi tutte le condizioni di cui al paragrafo 1 l'Ufficio invita il richiedente a sanare le irregolarità entro un termine da esso stabilito.
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