Art. 26 · Valore legale della traduzione

Art. 26

Valore legale della traduzione

In vigore dal 18 mag 2017
Valore legale della traduzione Salvo prova o indicazioni contrarie, l'Ufficio presume che la traduzione corrisponda al testo originale. In caso di dubbio l'Ufficio può richiedere il deposito, entro un termine stabilito, di un certificato da cui risulti che la traduzione corrisponde al testo originale.
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