Art. 19 · Pubblicazioni periodiche

Art. 19

Pubblicazioni periodiche

In vigore dal 18 mag 2017
Pubblicazioni periodiche 1.   Quando nel Bollettino dei marchi dell'UE vengono pubblicati dati conformemente al regolamento (CE) n. 207/2009, al regolamento delegato (UE) 2017/1430 o al presente regolamento, è considerata come data di pubblicazione di tali dati quella riportata sul Bollettino. 2.   La pubblicazione delle iscrizioni concernenti la registrazione del marchio che non contenga alcuna modifica rispetto alla pubblicazione della domanda avviene mediante riferimento ai dati contenuti nella pubblicazione della domanda. 3.   L'Ufficio può mettere le edizioni della Gazzetta ufficiale dell'Ufficio a disposizione del pubblico con strumenti elettronici.
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