Art. 81
Entrata in vigore e applicazione
In vigore dal 18 mag 2017
Entrata in vigore e applicazione
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2. Esso si applica a decorrere dal 1o ottobre 2017, fatte salve le seguenti eccezioni:
a)
gli articoli da 2 a 6 non si applicano agli atti di opposizione proposti prima della suddetta data;
b)
gli non si applicano ai procedimenti di opposizione la cui fase in contraddittorio è iniziata prima della suddetta data;
c)
l' non si applica alle sospensioni effettuate prima della suddetta data;
d)
l' non si applica alle richieste della prova dell'uso presentate prima della suddetta data;
e)
il titolo III non si applica alle richieste di modifica presentate prima della suddetta data;
f)
gli articoli da 12 a 15 non si applicano alle domande di decadenza o di nullità né alle domande di cessione presentate prima della suddetta data;
g)
gli non si applicano ai procedimenti la cui fase in contraddittorio è iniziata prima della suddetta data;
h)
l' non si applica alle sospensioni effettuate prima della suddetta data;
i)
l' non si applica alle richieste della prova dell'uso presentate prima della suddetta data;
j)
il titolo V non si applica ai ricorsi presentati prima della suddetta data;
k)
il titolo VI non si applica alle procedure orali avviate prima della suddetta data o alle prove scritte il cui termine di presentazione è iniziato prima di tale data;
l)
il titolo VII non si applica alle notifiche effettuate prima della suddetta data;
m)
il titolo VIII non si applica alle comunicazioni pervenute e ai moduli resi disponibili prima della suddetta data;
n)
il titolo IX non si applica ai termini fissati prima della suddetta data;
o)
il titolo X non si applica alla revoca di decisioni adottate o alla cancellazione di iscrizioni nel registro effettuate prima della suddetta data;
p)
il titolo XI non si applica alle sospensioni richieste dalle parti o imposte dall'Ufficio prima della suddetta data;
q)
il titolo XII non si applica ai procedimenti interrotti prima della suddetta data;
r)
l' non si applica alle domande di marchio UE pervenute prima della suddetta data;
s)
l' non si applica ai rappresentanti designati prima della suddetta data;
t)
l' non si applica alle iscrizioni nell'elenco dei mandatari abilitati effettuate prima della suddetta data;
u)
il titolo XIV non si applica alle designazioni del marchio UE effettuate prima della suddetta data.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg_del:2017:1430:oj#art-81