Art. 73 · Designazione di un rappresentante comune

Art. 73

Designazione di un rappresentante comune

In vigore dal 18 mag 2017
Designazione di un rappresentante comune 1.   Se agiscono in comune più di un richiedente e se nella domanda di marchio UE non è fatta menzione di un rappresentante comune, il richiedente citato per primo nella domanda che ha domicilio o sede principale di attività o una stabile organizzazione industriale o commerciale effettiva e seria nel SEE o, se designato, il suo rappresentante, è considerato il rappresentante comune. Se tutti i richiedenti sono tenuti a designare un mandatario abilitato, il mandatario abilitato che è citato per primo nella domanda è considerato il rappresentante comune. Queste disposizioni si applicano, mutatis mutandis, ai terzi che intervengano congiuntamente per proporre un'opposizione o presentare una domanda di decadenza o di nullità nonché per i contitolari di un marchio UE. 2.   Se nel corso del procedimento avviene un trasferimento di diritti a favore di più persone e queste persone non hanno designato un rappresentante comune si applicano le disposizioni del paragrafo 1. Se tale designazione è impossibile l'Ufficio invita gli aventi causa a designare un rappresentante comune entro il termine di due mesi. Se tale invito non viene accolto il rappresentante comune è designato dall'Ufficio.
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