Art. 71 · Sospensione del procedimento

Art. 71

Sospensione del procedimento

In vigore dal 18 mag 2017
Sospensione del procedimento 1.   Per quanto riguarda i procedimenti di opposizione, decadenza e nullità nonché di appello, il servizio competente o la commissione di ricorso può sospendere il procedimento: a) d'ufficio se una sospensione è opportuna nelle circostanze del caso; b) su richiesta motivata di una delle parti dei procedimenti in contraddittorio se una sospensione è opportuna nelle circostanze del caso, tenuto conto degli interessi delle parti e della fase del procedimento. 2.   Su richiesta di entrambe le parti di un procedimento in contraddittorio il servizio competente o la commissione di ricorso sospende il procedimento per un periodo non superiore a sei mesi. Tale sospensione può essere prorogata su richiesta di entrambe le parti fino a un periodo complessivo di due anni. 3.   I termini relativi al procedimento in questione, eccettuati i termini di pagamento della tassa applicabile, sono interrotti a partire dalla data di sospensione. Fatto salvo l'articolo 137 bis, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009, i termini sono ricalcolati in modo da ricominciare a decorrere per intero dal giorno della ripresa del procedimento. 4.   Se le circostanze lo giustificano le parti possono essere invitate a presentare le loro osservazioni in merito alla sospensione o alla prosecuzione del procedimento.
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