Art. 68 · Proroga dei termini

Art. 68

Proroga dei termini

In vigore dal 18 mag 2017
Proroga dei termini Fatti salvi i termini specifici o massimi di cui al regolamento (CE) n. 207/2009, al regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431 o al presente regolamento, l'Ufficio può prorogare un termine su richiesta motivata. Tale richiesta è presentata dalla parte interessata prima della scadenza del termine in questione. Se vi sono due o più parti l'Ufficio può subordinare la proroga di un termine all'accordo delle altre parti.
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