Art. 56 · Disposizioni generali sulle notifiche

Art. 56

Disposizioni generali sulle notifiche

In vigore dal 18 mag 2017
Disposizioni generali sulle notifiche 1.   Nei procedimenti dinanzi all'Ufficio le notifiche cui esso procede sono conformi a quanto disposto dall', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 e consistono nell'invio del documento da notificare alle parti interessate. L'invio può essere effettuato fornendo l'accesso elettronico a tale documento. 2.   Le notifiche sono effettuate tramite uno dei seguenti mezzi: a) mezzi elettronici a norma dell'; b) posta o corriere a norma dell'; c) notifica pubblica a norma dell'. 3.   Nel caso in cui il destinatario abbia indicato le proprie coordinate per l'invio di comunicazioni tramite mezzi elettronici l'Ufficio può scegliere tra questi e la notifica per posta o corriere.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2017:1430:oj#art-56