Art. 50 · Lingua della procedura orale

Art. 50

Lingua della procedura orale

In vigore dal 18 mag 2017
Lingua della procedura orale 1.   La procedura orale è condotta nella lingua procedurale, a meno che le parti non convengano di utilizzare un'altra lingua ufficiale dell'Unione. 2.   Nella procedura orale l'Ufficio può comunicare in un'altra lingua ufficiale dell'Unione e può autorizzare una parte, su richiesta, a fare altrettanto, purché sia resa disponibile l'interpretazione simultanea nella lingua procedurale. I costi sostenuti per fornire l'interpretazione simultanea sono a carico della parte che ha presentato la richiesta o dell'Ufficio, a seconda dei casi.
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