Art. 46 · Presidium delle commissioni di ricorso

Art. 46

Presidium delle commissioni di ricorso

In vigore dal 18 mag 2017
Presidium delle commissioni di ricorso 1.   Il presidium delle commissioni di ricorso ha le seguenti funzioni: a) si pronuncia sulla costituzione delle commissioni di ricorso; b) determina i criteri obiettivi per l'assegnazione delle cause di ricorso alle commissioni di ricorso e decide su eventuali conflitti in sede di assegnazione; c) su proposta del presidente delle commissioni di ricorso, stabilisce il fabbisogno di spesa delle commissioni di ricorso al fine di predisporre le previsioni di spesa dell'Ufficio; d) fissa il proprio regolamento interno; e) stabilisce regole per il trattamento dell'astensione e della ricusazione dei membri a norma dell'articolo 137 del regolamento (CE) n. 207/2009; f) stabilisce le istruzioni operative per la cancelleria; g) adotta ogni altro provvedimento ai fini dell'esercizio delle sue funzioni volte a stabilire le regole e a organizzare il lavoro delle commissioni di ricorso a norma dell'articolo 135, paragrafo 3, lettera a), e dell'articolo 136, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009. 2.   Le deliberazioni del presidium sono valide solo se sono presenti almeno i due terzi dei suoi membri, tra cui il presidente del presidium stesso e metà dei presidenti delle commissioni di ricorso, il cui numero, ove necessario, è arrotondato per eccesso. Le decisioni del presidium sono adottate a maggioranza; in caso di parità di voti, il voto del presidente è decisivo. 3.   Le decisioni adottate dal presidium a norma dell', paragrafo 1, dell', paragrafo 1, e del paragrafo 1, lettere a) e b), del presente articolo sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Ufficio.
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