Art. 45 · Commissione allargata

Art. 45

Commissione allargata

In vigore dal 18 mag 2017
Commissione allargata 1.   L'elenco comprendente i nomi di tutti i membri delle commissioni di ricorso ad eccezione del presidente delle commissioni di ricorso e dei presidenti delle singole commissioni di ricorso ai fini della scelta a rotazione dei membri della commissione allargata di cui all'articolo 136 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 è redatto secondo l'ordine di anzianità determinato conformemente all', paragrafo 1, del presente regolamento. Se un ricorso è stato deferito alla commissione allargata a norma dell'articolo 135, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009, tale commissione comprende il relatore designato prima del deferimento. 2.   L' si applica al presidente delle commissioni di ricorso che agisce in qualità di presidente della commissione allargata. L' si applica al relatore alla commissione allargata. 3.   Se impossibilitato ad agire come presidente della commissione allargata, il presidente delle commissioni di ricorso è sostituito in tale funzione e, a seconda dei casi, per le funzioni di relatore alla commissione allargata, in base all'anzianità determinata conformemente all', paragrafo 1, dal presidente delle commissioni di ricorso con maggiore anzianità. Se impossibilitato ad agire un membro della commissione allargata è sostituito da un altro membro delle commissioni di ricorso da designare a norma dell'articolo 136 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 e del paragrafo 1 del presente articolo. Si applica, mutatis mutandis, l', paragrafi 4 e 5, del presente regolamento. 4.   Le deliberazioni e le votazioni della commissione allargata nonché le procedure orali dinanzi alla stessa sono valide solo se sono presenti almeno sette dei suoi membri, fra cui il suo presidente e il relatore. 5.   L', paragrafi da 1 a 5, si applica alla deliberazione e alla votazione della commissione allargata. In caso di parità di voti, il voto del presidente è decisivo. 6.   L' si applica alle decisioni della commissione allargata e, mutatis mutandis, ai suoi pareri motivati ai sensi dell'articolo 128, paragrafo 4, lettera l), del regolamento (CE) n. 207/2009.
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