Art. 31 · Esame di un ricorso in via prioritaria

Art. 31

Esame di un ricorso in via prioritaria

In vigore dal 18 mag 2017
Esame di un ricorso in via prioritaria 1.   Su richiesta motivata del ricorrente o della parte convenuta e dopo aver sentito l'altra parte, la commissione di ricorso può decidere, in considerazione della particolare urgenza e delle circostanze del caso, di esaminare il ricorso in via prioritaria, fatte salve le disposizioni di cui agli , comprese le disposizioni in materia di termini. 2.   La richiesta di esame del ricorso in via prioritaria può essere presentata in qualsiasi momento durante il procedimento di ricorso. Tale richiesta è presentata in un documento separato ed è suffragata da prove che attestino l'urgenza e le particolari circostanze del caso.
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