Art. 29 · Osservazioni su questioni di interesse generale

Art. 29

Osservazioni su questioni di interesse generale

In vigore dal 18 mag 2017
Osservazioni su questioni di interesse generale La commissione di ricorso può, di propria iniziativa o su richiesta scritta motivata del direttore esecutivo dell'Ufficio, invitare quest'ultimo a presentare osservazioni su questioni di interesse generale che emergano durante i procedimenti dinanzi ad essa. Le parti hanno il diritto di presentare le proprie osservazioni in merito ai commenti del direttore esecutivo.
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